Cassazione Penale, Sentenza n. 20214/2022 del 24/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ferrara impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato le condanne per numerosi furti (38 consumati, 5 tentati) e fatto salvo l'annullamento per prescrizione dei reati di cessione di stupefacenti e di false dichiarazioni sull'identità. In cassazione deduceva: (1) errata applicazione dell'art. 533 c.p.p. per omissione nella quantificazione della pena in caso di continuazione (mancata indicazione della pena base e degli aumenti per i reati in continuazione); (2) vizio di motivazione e errata applicazione dell'art. 62-bis c.p. per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante la confessione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta e rituale rinuncia dell'imputato (dichiarazione autenticata del difensore depositata l'8/03/2022), ex art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di euro 500 a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha richiamato l'art. 616 c.p.p. nel prescrivere l'applicazione della sanzione indipendentemente dalle cause dell'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.
Norma utilizzata per dichiarare inammissibile il ricorso a seguito di rinuncia rituale dell'imputato; la rinuncia impedisce l'esame dei motivi di cassazione.
Prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria in caso di pronuncia di inammissibilità; la Corte osserva che la norma non distingue la causa dell'inammissibilità.
Norma richiamata dal ricorrente: disciplina l'indicazione dei criteri per la quantificazione della pena in caso di continuazione. Il vizio denunciato è l'omessa indicazione, ma la questione non è stata esaminata per effetto della rinuncia.
Norma sulle conseguenze della confessione (attenuante speciale). Il ricorrente sosteneva che la confessione avrebbe dovuto far riconoscere le attenuanti generiche; la Corte di cassazione non ha esaminato il merito a causa della rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso di cassazione (anche se formalizzata dal difensore) determina l'inammissibilità dell'impugnazione e impedisce che la Corte di Cassazione esamini i motivi sostanziali.
- La dichiarazione di rinuncia deve essere valida e rituale; una volta accertata, il giudice di legittimità pronuncia l'inammissibilità e non entra nel merito delle contestazioni procedurali o sostanziali.
- La declaratoria di inammissibilità per rinuncia comporta generalmente condanna alle spese processuali e può comportare l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., salvo particolari ragioni ostative addotte e provate dal ricorrente.
- Se il motivo di impugnazione concerne omissioni del giudice (es. quantificazione della pena per continuazione ai sensi dell'art. 533 c.p.p.), è opportuno sollevare il vizio e non rinunciare al gravame, perché la rinuncia impedisce qualsiasi rimedio in Cassazione.
- La richiesta di riconoscimento di attenuanti (es. ai sensi dell'art. 62-bis c.p.) va adeguatamente motivata e documentata in sede di impugnazione; in caso di rinuncia all'appello in cassazione la questione non sarà valutata.
Testo integrale
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