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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20450/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro (20-21 maggio 2021) che, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., ha sostituito gli arresti domiciliari con la misura interdittiva del divieto di esercitare attività d'impresa o uffici direttivi per un anno. Il Tribunale aveva ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza per un reato associativo (art. 416-bis c.p.) e reati fiscali connessi relativi al commercio di prodotti petroliferi. La difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 416-bis, 648-ter, 512-bis c.p. e 273 c.p.p., sostenendo che dalle intercettazioni non emergerebbe l'"affectio societatis" né la volontà di partecipare a un sodalizio criminoso, che non si può fondare la responsabilità su un mero vincolo parentale (il padre), che il riesame ha semplicemente ripreso le intercettazioni senza valutarle nella loro effettiva rilevanza e che, infine, le esigenze cautelari si fondano su fatti ormai datati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che le censure della difesa si risolvono in una diversa valutazione dei fatti e degli indizi, rimessa al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità salvo vizio di legge o manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata e non manifestamente illogica sia sulla sussistenza dei gravi indizi sia sulle esigenze cautelari (valutate in rapporto alle risultanze investigative richiamate). Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sulla partecipazione ad associazione di tipo mafioso; nel caso la Corte non si è pronunciata sulla colpevolezza ma ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato l'esistenza di gravi indizi a suo carico.

  • art. 648-ter cod. pen.

    Norma richiamata tra i reati contestati (reati connessi di natura patrimoniale/fiscale); la Corte non ha rivalutato il loro concreto fondamento, limitandosi a considerare che il Tribunale ha motivato la consistenza indiziaria.

  • art. 512-bis cod. pen.

    Norma citata tra i reati oggetto delle indagini; la lettura operata dalla Corte è di non sindacare nuovamente la valutazione probatoria svolta dal giudice di merito.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Articolo richiamato nella motivazione difensiva; la Corte non ha ritenuto violato il limite procedurale o motivazionale invocato, essendo la censura di natura fattuale.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che permette al tribunale, nel riesame, di modificare la misura cautelare; nel caso è stata applicata per sostituire gli arresti domiciliari con una misura interdittiva, operazione ritenuta legittima e adeguatamente motivata.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Dispositivo relativo alle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione); la Corte richiama il principio secondo cui il pericolo non può fondarsi solo sul titolo di reato ma sulla gravità concreta del fatto e sulle modalità di commissione, valutazione che il Tribunale ha compiuto in modo logicamente congruo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulla condanna alle spese per i ricorsi inammissibili; la Corte l'ha applicata condannando la ricorrente alle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione avverso misure cautelari la Corte verifica la congruenza logica e la sufficienza motivazionale del provvedimento, non può rinnovare la valutazione dei fatti e degli indizi fatta dal giudice di merito se non è dimostrata una violazione di legge o una manifesta illogicità.
  • Le censure che chiedono una diversa lettura degli elementi indiziari sono in gran parte inammissibili in Cassazione: il ricorrente deve invece dimostrare errori di diritto o palese incoerenza nella motivazione.
  • Il pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p.) richiede una valutazione prognostica basata su elementi concreti e attuali: non è sufficiente il solo titolo di reato, ma vanno considerate le modalità del fatto e le condizioni di vita dell'imputato.
  • Il vincolo di parentela da solo non è automaticamente idoneo a fondare una partecipazione ad associazione mafiosa, ma può concorrere come elemento indiziario se inserito in un quadro probatorio più ampio e motivato.
  • La sostituzione di una misura cautelare con una misura interdittiva (art. 309 c.p.p.) è possibile se il giudice del riesame manifesta adeguata motivazione sui gravi indizi e sulle esigenze cautelari rispetto alla nuova misura.
  • Un ricorso per cassazione privo dei requisiti di ammissibilità o che si risolve in una mera rivalutazione dei fatti può essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese e applicazione della sanzione in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

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