Cassazione Civile, Ordinanza n. 33388/2022 del 11/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da un soggetto che lamentava lesioni fisiche riportate per una caduta nel vano ascensore presente nello stabile in cui abitava, caduta attribuita alla mancata presenza segnalata della cabina. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato in solido il Comune e la società appaltatrice al risarcimento. In appello la società aveva ottenuto la riforma della decisione nei propri confronti, con rigetto della domanda e condanna dell'attore alla restituzione di quanto percepito e alle spese. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione con un solo motivo, ma prima della decisione depositava atto di rinuncia, dichiarando di essere stato soddisfatto della propria pretesa creditizia. La società resistente insisteva invece per la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e della fase cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Quanto alle spese, ha disposto la compensazione integrale, ritenendo che gli esiti alterni dei giudizi di merito e la difficoltà oggettiva di distinguere le posizioni dei due convenuti rendessero ragionevole l'iniziativa del ricorrente. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché l'estinzione per rinuncia non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.
Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando il giudizio si estingue per rinuncia, perché tale esito non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio, restando da regolare solo il capo sulle spese processuali.
- Le spese possono essere compensate quando l'impugnazione sia stata proposta in un contesto caratterizzato da obiettiva incertezza sulla distinzione delle posizioni dei convenuti e da esiti di merito alterni, tali da rendere non irragionevole l'iniziativa processuale poi abbandonata.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità non si applica all'estinzione del giudizio per rinuncia.
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