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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06157/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (difensore)

La controversia

Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso un decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura ricorrente ha censurato tale decisione con due motivi: (1) ha sostenuto che il provvedimento di liquidazione non le era mai stato notificato o comunicato e che non vi era prova della trasmissione del fascicolo completo del provvedimento all’ufficio affari civili; (2) ha lamentato che il giudice di merito non avesse valorizzato l’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili, secondo cui non vi era mai stata comunicazione telematica o cartacea del decreto da parte della cancelleria. La ricorrente ha quindi contestato la decorrenza del termine per l’opposizione e la conseguente tardività rilevata dal Tribunale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi, osservando che la comunicazione del provvedimento può avvenire anche in forma equipollente rispetto a quella prevista dagli artt. 136 e 702-bis c.p.c., purché vi sia effettiva conoscenza del destinatario; nel caso concreto il Tribunale aveva valorizzato l’annotazione "al visto PM" risultante dall’estratto storico del fascicolo, ritenendola idonea a far entrare il provvedimento nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ha inoltre rilevato che la Procura non aveva provato una conoscenza sopravvenuta non imputabile e che, comunque, l’opposizione era stata proposta oltre il termine di 30 giorni e anche oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., applicabile ai provvedimenti decisori. La Corte ha anche evidenziato che il ricorso difettava dell’esposizione sommaria dei fatti di causa. Nulla è stato disposto per le spese e non è stato posto un ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 136 c.p.c.

    La comunicazione del provvedimento può avvenire anche con modalità equipollenti, non necessariamente identiche a quelle formali, se assicurano effettiva conoscenza al destinatario.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Richiamato come parte del combinato disposto relativo alle modalità di comunicazione del provvedimento.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio; l’opposizione era comunque tardiva perché proposta oltre tale termine.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Richiamato in relazione alla conferma delle Sezioni Unite sull’applicabilità del termine lungo alle ordinanze conclusive del procedimento sommario non comunicate o notificate.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare la mancata conoscenza non imputabile del provvedimento grava sulla parte opponente, secondo il principio di vicinanza della prova.

Massime di principio

  • La comunicazione di un provvedimento può essere validamente eseguita anche in forma equipollente rispetto alla forma tipica, purché l’atto sia entrato nella sfera di conoscibilità effettiva del destinatario.
  • Quando una parte deduce di non avere ricevuto comunicazione o notificazione di un provvedimento, deve provare che la conoscenza sia mancata per causa a essa non imputabile; l’onere probatorio segue il criterio di vicinanza della prova.
  • Per i provvedimenti giurisdizionali aventi contenuto decisorio, il termine lungo di impugnazione opera anche in mancanza di comunicazione o notificazione, con conseguente tardività dell’impugnazione proposta oltre tale limite.
  • Le difficoltà organizzative interne dell’ufficio non sono, di regola, sufficienti a escludere la conoscibilità del provvedimento se dagli atti risulta una modalità equipollente di comunicazione o presa visione.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere un’esposizione sommaria dei fatti di causa; la sua carenza costituisce ulteriore profilo di criticità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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