Cassazione Penale, Ordinanza n. 02452/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per due episodi di furto in abitazione. Con un unico motivo ha dedotto la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva specifica, sostenendo in sostanza che il giudice di merito non avesse adeguatamente giustificato l'applicazione di tale aggravamento. Dalla decisione emerge però che la recidiva era stata già esclusa nella prima sentenza del G.U.P. del Tribunale di Trani, sicché la doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo manifestamente infondato: la censura sulla recidiva specifica era incompatibile con il dato testuale della precedente decisione di primo grado, che aveva già escluso l'applicazione della recidiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.
Norme richiamate
recidiva specifica
La censura difensiva sulla motivazione relativa alla recidiva è stata ritenuta infondata perché la recidiva era già stata esclusa nel primo giudizio; la Corte valorizza dunque la coerenza tra i gradi di merito e l'assenza del vizio dedotto.
Corte Cost. n. 186/2000
È richiamata per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su una doglianza manifestamente infondata rispetto al contenuto degli atti di merito, quando il vizio denunciato risulta smentito dalla stessa decisione di primo grado o comunque privo di base fattuale.
- La denuncia di vizio di motivazione su un aggravamento o su una circostanza non può prosperare se la circostanza medesima non è stata in concreto applicata dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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