Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31585/2024 del 09/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione al passivo fallimentare di più crediti vantati da una banca: un credito da finanziamento agrario, un credito da conto corrente ordinario e ulteriori poste collegate a contratti di interest rate swap. Il giudice delegato aveva ammesso solo parte delle somme in chirografo, escludendo il privilegio invocato per il finanziamento agrario e negando varie componenti del conto corrente e degli swap per mancanza di prova, per assenza di data certa dei documenti contrattuali o per incertezza del credito. Il tribunale, in sede di opposizione ex art. 98 l.f., ha rigettato l’opposizione. In cassazione la banca ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2702 e 2704 c.c., sostenendo che fatti esterni al documento avrebbero dovuto rendere opponibile il contenuto contrattuale una volta accertata l’anteriorità della scrittura; 2) violazione degli artt. 44 TUB e 93 l.f., contestando l’esclusione del privilegio legale sul finanziamento agrario e assumendo che, trattandosi di privilegio su beni aziendali genericamente indicati, non sarebbe necessaria l’individuazione concreta dei beni; 3) omesso esame di fatti decisivi sulla data certa dei contratti e sul contratto di swap, anche per effetto di una fusione per incorporazione della società originaria stipulante, nonché sulla determinazione del credito tramite piano di ammortamento; 4) violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 99 l.f. per asserita motivazione mancante o apparente; 5) omessa valutazione delle prove ex artt. 115 e 116 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Ha ritenuto inammissibili, per genericità e violazione del requisito di sinteticità/esposizione dei fatti, il primo, terzo, quarto e quinto motivo, osservando che la banca aveva sostanzialmente trascritto gli atti precedenti senza individuare con precisione le questioni devolute e senza specificare, contratto per contratto, i fatti esterni idonei a provare la data certa o i documenti decisivi. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto infondato nella parte in cui negava la necessità di descrivere i beni oggetto di prelazione: ha affermato che il privilegio ex art. 44, comma 2, TUB ha natura di privilegio speciale, perché riguarda soltanto determinati beni dell’azienda, ed è quindi soggetto all’art. 93, comma 3, l.f., che impone la descrizione del bene su cui si esercita la prelazione. Ha inoltre rilevato che il creditore può comunque acquisire conoscenza della consistenza aziendale tramite gli atti della procedura, sicché la peculiarità della garanzia non elimina l’onere descrittivo. Tuttavia, una volta ritenuta infondata la censura sulla seconda ratio decidendi, le ulteriori doglianze sono state dichiarate inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse, essendo la decisione di merito sorretta da più rationes autonome. La banca è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente la riproduzione integrale degli atti di causa: occorre una sintetica e specifica esposizione dei fatti rilevanti e la puntuale individuazione delle rationes decidendi e delle parti della motivazione censurate.
  • Le censure che si risolvono in affermazioni generiche, prive di specificazione dei fatti decisivi, dei documenti rilevanti o del nesso tra prova e decisione, sono inammissibili per difetto di specificità.
  • Il privilegio legale previsto per il finanziamento agrario ex art. 44, comma 2, TUB ha natura di privilegio speciale e, come tale, soggiace all’onere di descrivere il bene su cui la prelazione si esercita ai sensi dell’art. 93, comma 3, l.f.
  • La peculiarità di una garanzia reale o privilegiata che abbracci beni aziendali determinati per categoria non elimina l’esigenza di individuare i beni, poiché il creditore può acquisire gli elementi utili attraverso gli atti della procedura concorsuale.
  • Quando la decisione di merito è sorretta da più rationes autonome, l’infondatezza o l’inammissibilità delle censure rivolte anche a una sola di esse può comportare l’inammissibilità delle ulteriori doglianze per difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoMutuoContenzioso tributario
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.