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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07314/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio risarcitorio per il cedimento di un muro di contenimento situato nell’area di proprietà di un soggetto all’interno di un complesso condominiale. Il tribunale aveva ritenuto tale soggetto responsabile del cedimento e lo aveva condannato a risarcire diversi vicini/proprietari per il mancato utilizzo dei rispettivi immobili, rigettando invece le domande da lui proposte contro il condominio. In appello, il soccombente aveva impugnato la decisione, ma la corte territoriale aveva dichiarato il gravame improcedibile perché la costituzione dell’appellante, avvenuta in forma cartacea, non era stata accompagnata dal deposito telematico degli originali o duplicati informatici dei messaggi PEC di notifica dell’atto di appello entro l’udienza di trattazione. Il ricorso principale per cassazione censurava tale decisione deducendo: 1) violazione delle norme sull’improcedibilità dell’appello, sostenendo che il deposito telematico dei file era comunque intervenuto prima dell’udienza rilevante; 2) violazione delle norme sulle nullità e sulla rinnovazione della notificazione, assumendo che l’irregolarità formale della notifica telematica fosse sanabile e non integrasse inesistenza; 3) errori di percezione nella individuazione dell’udienza di trattazione. I ricorsi incidentali, invece, sostenevano preliminarmente che l’appello fosse in realtà inammissibile perché la prima notificazione era nulla per mancanza dell’indicazione del giorno dell’udienza e la seconda notificazione era tardiva rispetto al termine breve; chiedevano inoltre la cassazione della statuizione sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, cassando la sentenza di appello nella parte in cui aveva dichiarato improcedibile l’impugnazione. Ha ritenuto che la costituzione dell’appellante con deposito cartaceo della copia dell’atto di appello notificato via PEC, della relata e delle ricevute non comporti improcedibilità, ma solo una nullità formale sanabile per raggiungimento dello scopo, purché la costituzione sia tempestiva. Ha inoltre rigettato i primi due motivi dei ricorsi incidentali, affermando che la mancanza nell’atto di appello di tutti gli elementi della vocatio in ius non determina inammissibilità ma impone la rinnovazione ex art. 164 c.p.c., con efficacia sanante ex tunc; ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. La causa è stata rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, per l’esame dell’appello e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 347 c.p.c.

    la costituzione dell’appellante deve avvenire nel termine previsto, ma la sanzione di improcedibilità è collegata alla tardività del deposito e non alla sola irregolarità formale del deposito stesso

  • art. 165 c.p.c.

    richiamato per il termine e le modalità di costituzione dell’appellante

  • art. 348 c.p.c.

    l’improcedibilità consegue all’inosservanza del termine di costituzione, non alla mera inosservanza delle forme del deposito

  • art. 350 c.p.c.

    individua l’udienza entro cui la regolarità della costituzione può essere verificata e le eventuali irregolarità possono essere sanate

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato a sostegno della sanabilità delle nullità per raggiungimento dello scopo

  • art. 291 c.p.c.

    richiamato in relazione alla rinnovazione della notificazione

  • art. 163 c.p.c.

    la mancanza dell’indicazione del giorno dell’udienza nella citazione d’appello integra un vizio della vocatio in ius sanabile

  • art. 164 c.p.c.

    la mancanza degli elementi della vocatio in ius non determina inammissibilità, ma impone la rinnovazione della citazione con effetti sananti ex tunc

  • art. 325 c.p.c.

    individua il termine breve per proporre impugnazione, rispetto al quale è stata valutata la tempestività delle notifiche

  • art. 3-bis L. n. 53/1994

    disciplina la notificazione telematica a mezzo PEC

  • art. 6 L. n. 53/1994

    richiamato tra le norme sulla notificazione telematica

  • art. 9 L. n. 53/1994

    richiamato dalla corte di merito per sostenere la necessità del deposito telematico della prova di notifica, ma interpretato dalla Cassazione in senso non ostativo alla sanatoria della costituzione cartacea tempestiva

  • art. 11 L. n. 53/1994

    richiamato tra le norme sulla notificazione via PEC

  • art. 18 d.m. 44/2011

    richiamato in tema di modalità telematiche

  • art. 13 provvedimento responsabile S.I.A. 16 aprile 2014

    richiamato in tema di specifiche tecniche del deposito telematico

  • art. 19-bis provvedimento responsabile S.I.A. 16 aprile 2014

    richiamato in tema di specifiche tecniche del deposito telematico

  • d.P.R. n. 68/2005

    richiamato in tema di posta elettronica certificata

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per censurare un errore di percezione della prova

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per censurare la valutazione della prova

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente o errore di percezione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per contestare la motivazione

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese di lite

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per la compensazione delle spese

  • art. 336 c.p.c.

    la cassazione della sentenza travolge la statuizione sulle spese del grado

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno della piena espansione del diritto di difesa e dell’effettività della tutela giurisdizionale

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al giusto processo e all’effettività della tutela

  • art. 47 Carta di Nizza

    richiamato quale parametro sovranazionale di effettività della tutela giurisdizionale

  • art. 19 TUE

    richiamato quale parametro sovranazionale di effettività della tutela giurisdizionale

  • art. 6 CEDU

    richiamato per il divieto di eccessivo formalismo e la necessità di criteri ragionevoli e proporzionati nell’accesso al tribunale

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, la tempestiva costituzione dell’appellante non è travolta da improcedibilità quando il deposito della prova di notificazione dell’atto avviene in copia cartacea anziché mediante originale o duplicato informatico, se la costituzione è stata comunque eseguita nel termine di legge; in tal caso il vizio è di forma e resta sanabile per raggiungimento dello scopo.
  • La sanzione dell’improcedibilità dell’appello è collegata all’inosservanza del termine di costituzione, non alla mera inosservanza delle modalità formali di deposito della prova di notificazione.
  • La mancanza nell’atto di citazione in appello degli elementi della vocatio in ius non comporta inammissibilità del gravame, ma determina la necessità di rinnovazione ex art. 164 c.p.c., con efficacia sanante retroattiva.
  • Nel processo civile va evitato un approccio eccessivamente formalistico che sacrifichi il diritto di difesa e l’effettività della tutela giurisdizionale quando il vizio non impedisce la verifica del contraddittorio o il raggiungimento dello scopo dell’atto.
  • Quando la cassazione travolge la decisione di appello, viene travolta anche la statuizione sulle spese, che dovrà essere nuovamente regolata dal giudice di rinvio in base all’esito finale della lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

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