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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49263/2022 del 27/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Avverso l'ordinanza che aveva dichiarato cessata la custodia cautelare per il capo 1) e sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari per il capo 2). Il ricorrente deduceva: 1) l'inutilizzabilità delle videoriprese acquisite con decreto del Pubblico Ministero (e non del GIP) perché realizzate in luogo di privata dimora/domicio (violazione artt. 191 c.p.p., 13 e 14 Cost.); 2) vizio di motivazione e carenza di gravi indizi ai sensi dell'art. 273 c.p.p. rispetto al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 e mancata prova dell'aggravante dell'ingente quantità ex art. 80 d.P.R. 309/1990 (oltre a censurare la valutazione di fittizietà del contratto di affitto del fondo rustico).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittime le videoriprese acquisite con decreto del PM perché il fondo è qualificabile come luogo esposto al pubblico (quindi prova atipica utilizzabile ex art. 189 c.p.p.), ha ritenuto non fondate le censure sulla motivazione del Tribunale del riesame circa i gravi indizi di colpevolezza (presenza ripetuta e attività di cura e vigilanza sul fondo documentata dalle riprese) e ha condiviso la valutazione dell'aggravante per "ingente quantità" basata sulle dimensioni e sulla stima produttiva della piantagione (circa 20.000 piante). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 189 cod. proc. pen.

    Le videoregistrazioni realizzate in luoghi non riconducibili al domicilio sono prove atipiche e possono essere utilizzate senza autorizzazione preventiva del giudice quando si tratta di luoghi esposti al pubblico; l'autorizzazione del PM è quindi sufficiente.

  • art. 14 Cost.

    Tutela del domicilio: le riprese all'interno del domicilio che riguardano comportamenti non comunicativi sono vietate e non utilizzabili; la distinzione domicilio vs. luogo esposto al pubblico è dirimente.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Riferita dalla difesa ma la Corte ha ritenuto la censura infondata; non ha riconosciuto violazioni procedurali tali da inficiare la utilizzabilità delle riprese nel caso concreto.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Disciplina della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per le misure cautelari: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato adeguatamente la sussistenza dei gravi indizi sulla base delle videoriprese e degli elementi probatori disponibili.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale sui delitti in materia di stupefacenti: la contestazione riguarda coltivazione/produzione di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto sussistenti indizi per tale ipotesi rispetto al ricorrente.

  • art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (comma 2)

    Aggravante per "ingente quantità": può essere applicata anche alla coltivazione non autorizzata valutando il dato ponderale virtuale e la prevedibile produzione della piantagione; la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione basata sul numero, dimensione delle piante e stima produttiva.

  • art. 275 cod. proc. pen. (comma 3) - richiamo giurisprudenziale

    Richiamato per il principio che l'esistenza di una circostanza aggravante a effetto speciale può incidere sulla ammissibilità del ricorso e sulle esigenze cautelari; qui la qualificazione dell'aggravante ha effetti sul calcolo della durata massima della custodia cautelare.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese per ricorso inammissibile: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.

Massime di principio

  • Le videoriprese sono ammissibili senza autorizzazione del GIP quando riguardano luoghi non riconducibili al domicilio e sono esposti alla visibilità esterna: in tali casi l'autorizzazione del PM può essere sufficiente e le riprese costituiscono prova atipica disciplinata dall'art. 189 c.p.p.
  • Se il luogo privato è percepibile dall'esterno ("esposto al pubblico") vengono meno le garanzie tipiche del domicilio e l'operazione di videoregistrazione può essere assimilata a un appostamento della polizia giudiziaria.
  • Le censure di merito sulla valutazione dei gravi indizi o sulla ricostruzione fattuale (es. tesi della fittizietà di un contratto) difficilmente ottengono accoglimento in Cassazione se si risolvono in una diversa lettura degli elementi probatori: la Corte di legittimità non è sede per un nuovo esame del merito probatorio.
  • L'aggravante per "ingente quantità" nel settore degli stupefacenti può essere valutata anche sulla base del peso virtuale prevedibile al termine del ciclo produttivo (stima per numero e dimensione delle piante), senza che sia necessario un accertamento tossicologico completo in fase cautelare.
  • La dichiarazione di inutilizzabilità di talune intercettazioni non impedisce comunque che altri elementi probatori (es. videoriprese, riscontri visivi) siano valutati per ritenere sussistenti i gravi indizi richiesti per le misure cautelari.
  • Presentare ricorso manifestamente infondato può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende; valutare cautamente i motivi prima del ricorso in Cassazione.

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