Cassazione Civile, Ordinanza n. 19249/2021 del 07/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dall'azione proposta dai proprietari di un immobile con terreno sito in Pordenone, confinante con il Rio Bock, contro vari vicini proprietari di abitazioni ubicate a monte del corso d'acqua. Gli attori deducevano che alcuni convenuti avevano realizzato abusivamente una nuova condotta, poi utilizzata anche da altri proprietari della zona, la quale attraversava il loro fondo e sfociava nel Rio Bock. Chiedevano la rimozione dell'opera, il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento del danno. Il tribunale rigettava la domanda e anche le riconvenzionali di usucapione; la corte d'appello confermava, ritenendo che non vi fosse prova di allacciamenti alla condotta da parte dei convenuti e che, in ogni caso, il deflusso delle acque sul fondo degli appellanti fosse legittimo ai sensi dell'art. 913 c.c. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di riduzione in pristino, sostenendo che tale domanda non fosse assorbita dal rigetto della negatoria; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 913, 1063, 1067, 1068 e 1073 c.c., contestando che la corte territoriale avesse ignorato l'accertamento del tribunale e della CTU circa la realizzazione della nuova condotta e avesse applicato in modo inconferente l'art. 913 c.c.; 3) omesso esame di fatti decisivi, per non avere considerato le contestazioni sulla ricostruzione dei luoghi e sulla qualificazione della nuova opera come deviazione del fossato, nonché l'assenza di allacciamenti alla nuova condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo, ritenendoli fondati, perché l'actio negatoria servitutis non richiede la prova di un esercizio attuale della servitù, essendo sufficiente la presenza di opere preordinate al suo esercizio; pertanto il mancato allacciamento di alcuni fondi non era decisivo. La motivazione della corte d'appello è stata considerata erronea e, per alcuni profili, oscura, poiché non spiegava perché il posizionamento della nuova condotta non avesse integrato un asservimento di fatto né perché l'opera dovesse restare sul fondo degli attori. Il primo motivo è stato rigettato, perché il rigetto della negatoria comporta anche il rigetto della domanda di riduzione in pristino, che non è una domanda autonoma ma il mezzo stesso di tutela della libertà del fondo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Trieste in diversa sezione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
La dedotta omissione di pronuncia non è configurabile quando la domanda di riduzione in pristino è assorbita dal rigetto della negatoria servitutis, perché non costituisce una domanda diversa ma la forma di tutela propria della libertà del fondo.
La Corte rileva l'erroneità del suo richiamo da parte del giudice di merito, perché il tema del deflusso naturale delle acque meteoriche non era dirimente rispetto alla domanda di accertamento dell'asserito asservimento mediante nuova condotta.
Censurato insieme agli altri articoli sulle servitù per l'erronea valutazione della Corte territoriale circa l'esistenza e l'incidenza dell'opera sul fondo.
Censurato insieme agli altri articoli sulle servitù per l'erronea valutazione della Corte territoriale circa l'esistenza e l'incidenza dell'opera sul fondo.
Censurato insieme agli altri articoli sulle servitù per l'erronea valutazione della Corte territoriale circa l'esistenza e l'incidenza dell'opera sul fondo.
Censurato insieme agli altri articoli sulle servitù per l'erronea valutazione della Corte territoriale circa l'esistenza e l'incidenza dell'opera sul fondo.
Massime di principio
- L'actio negatoria servitutis tutela la libertà del fondo contro opere o situazioni preordinate all'esercizio di una servitù; non è necessario che la servitù sia attualmente esercitata, essendo sufficiente che esistano opere idonee a stabilizzarne l'asservimento.
- Ai fini della negatoria servitutis, il mancato uso o il mancato allacciamento attuale di alcuni utenti all'opera contestata non esclude di per sé la sussistenza dell'asserito asservimento, se l'opera è comunque collocata sul fondo altrui e predisposta per l'utilità altrui.
- La domanda di riduzione in pristino dei luoghi, quando diretta a eliminare l'opera che si assume lesiva della libertà del fondo, non è autonoma rispetto alla negatoria servitutis, ma ne costituisce il contenuto conformativo/attuativo; il rigetto della negatoria assorbe quindi la richiesta di ripristino.
- Il giudice di merito deve dare una motivazione coerente e pertinente rispetto all'oggetto della controversia, spiegando perché l'opera contestata non integri un asservimento di fatto e non limitandosi a richiami astratti a principi sul deflusso naturale delle acque se questi non risolvono il thema decidendum.
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