Cassazione Penale, Sentenza n. 12858/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Berlato impugna l'ordinanza di archiviazione, ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis c.p.p., che aveva disposto l'archiviazione per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) in relazione al reato di diffamazione (art. 595 c.p.). L'indagato deduce violazione della prerogativa di insindacabilità prevista dall'art. 122 Cost.: sostiene che le espressioni contestate sono state profferite durante una seduta del Consiglio regionale (atto tipico e sede istituzionale) e pertanto non poteva essere valutata penalmente la loro offensività; il giudice avrebbe dovuto limitarsi a verificare che il consigliere stesse esercitando le proprie funzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha preliminarmente stabilito che l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità è impugnabile per via di legge ai sensi dell'art. 111, comma 7 Cost., e ha quindi esaminato la questione di merito. Ha concluso che l'intervento di Berlato, reso nel corso della seduta del Consiglio regionale e nell'ambito di una relazione finale della commissione d'inchiesta di cui era componente, rientra tra gli atti tipici della funzione consiliare tutelata dall'art. 122 Cost. L'ordinanza impugnata non ha adeguatamente considerato il principio dell'insindacabilità e perciò è stata annullata con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Costituzione, art. 122
comma quarto (insindacabilità delle opinioni e dei voti dei consiglieri regionali nell'esercizio delle loro funzioni)
Riconosce immunità per le opinioni e i voti espressi nell'esercizio delle funzioni consiliari; la Corte afferma che protegge gli atti tipici del consigliere regionale svolti nella sede istituzionale e mira a preservare l'autonomia e la libera formazione della volontà dell'organo
Natura del fatto contestato: le espressioni attribuite all'indagato sono contestate come diffamatorie; tuttavia l'applicazione penale può essere esclusa se l'atto è coperto dall'insindacabilità costituzionale
particolare tenuità del fatto
Fondamento dell'archiviazione adottata dal GIP: il fatto è ritenuto reato ma di particolare tenuità, tale da non comportare punibilità; la norma giustifica l'archiviazione ma prevede specificità procedurali e conseguenze (iscrizione nel casellario)
Codice di procedura penale, art. 411 comma 1-bis
archiviazione disposta in camera di consiglio a seguito di opposizione dell'indagato
Norma procedurale che disciplina l'adozione dell'archiviazione per particolare tenuità dopo opposizione; richiamata nel procedimento impugnato
Codice di procedura penale, art. 410-bis e art. 568 comma 1
art. 410-bis (nullità dell'archiviazione emessa de plano), art. 568 c.p.p. (tassatività dei mezzi di impugnazione)
Richiamate per spiegare limiti ordinamentali relativi alla impugnabilità degli atti di archiviazione e ai rimedi previsti; la Corte osserva che il codice non prevedeva adeguato rimedio per l'opponente, giustificando l'uso dell'art. 111 Cost.
Costituzione, art. 111 comma 7
rimedi giurisdizionali a tutela delle garanzie costituzionali
Fondamento costituzionale utilizzato dalla Corte di Cassazione per ammettere il ricorso contro l'ordinanza di archiviazione per motivi di violazione di legge, ove il codice non preveda altro rimedio adeguato
Giurisprudenza Corte Costituzionale e Cassazione
es. Corte Cost. ord. n. 279/2017; Sez. U. n. 18891/2022; Sez. U. n. 38954/2019; Sez. U. n. 13681/2016
Richiamati per precisare la natura del 'fatto particolarmente lieve', l'effetto dell'iscrizione nel casellario e il significato costituzionale dell'insindacabilità; la Corte di Cassazione applica tali principi al caso concreto
Massime di principio
- Le espressioni rese da un consigliere regionale durante una seduta istituzionale rientrano, di norma, tra gli atti tipici della funzione e sono protette dall'insindacabilità di cui all'art. 122 Cost.: il giudice penale deve verificare primariamente se l'atto sia effettivamente parte dell'attività consiliare
- Se l'intervento è svolto nella sede e nel contesto istituzionale (es. seduta del Consiglio; relazione di commissione di inchiesta) la punibilità penale è in genere esclusa per insindacabilità, salvo che emerga con chiarezza che si trattava di un attacco personale estraneo alla funzione
- L'archiviazione per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) può arrecare pregiudizi all'indagato (iscrizione nel casellario) e, in mancanza di un rimedio procedurale interno adeguato, è impugnabile davanti alla Corte di Cassazione per violazione di legge con riferimento all'art. 111, comma 7 Cost.
- Nel valutare la protezione costituzionale, il giudice deve distinguere tra critica politica o giudizi espressi nell'esercizio della funzione (protetti) e commenti gratuiti, personali o estranei all'oggetto della seduta (non protetti); la rilevanza del contesto e della 'tipicità' dell'atto è cruciale
- In casi analoghi è opportuno documentare che l'intervento era compreso nell'ordine del giorno, nell'ambito di funzioni istituzionali (commissione, relazione, vigilanza) e che non si trattava di un attacco personale fine a se stesso, per invocare efficacemente l'insindacabilità
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