Cassazione Penale, Ordinanza n. 08000/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in secondo grado per il reato di detenzione e cessione di stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, gli aveva inflitto la pena di anni 1 di reclusione ed euro 1.000 di multa. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge per il rigetto della richiesta di applicazione della pena sostitutiva della semilibertà sostitutiva, sostenendo implicitamente l'insufficienza della motivazione sul diniego della sostituzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse correttamente motivato il diniego della pena sostitutiva, valorizzando in chiave prognostica la personalità negativamente connotata dell'imputato, la presenza di una condanna definitiva e di plurime pendenze per fatti analoghi, nonché il fatto che il reato fosse stato commesso mentre era sottoposto a misura cautelare in altro procedimento, elementi che deponevano per la non idoneità della semilibertà sostitutiva a realizzare la finalità rieducativa. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice del reato di detenzione e cessione illecita di stupefacenti per cui è stata pronunciata condanna
alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
L. 186/2000, Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata ai fini della verifica della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e delle conseguenze economiche del ricorso inammissibile
Massime di principio
- In materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice che neghi la sostituzione non può limitarsi a richiamare la gravità del fatto e la pericolosità dell'imputato, ma deve spiegare in modo prognostico perché la pena sostitutiva non sia idonea a perseguire la finalità rieducativa.
- Il diniego della pena sostitutiva è legittimo quando sia sorretto da una motivazione che valorizzi elementi concreti della personalità del reo e della sua concreta inaffidabilità rispetto al rispetto delle prescrizioni imposte.
- La commissione del fatto durante la sottoposizione dell'imputato a misura cautelare, unitamente a precedenti definitivi e a pendenze per fatti analoghi, può legittimare la valutazione di inidoneità della pena sostitutiva.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, segue la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07809/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07810/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07826/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07827/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07828/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07829/2025 del 26/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →