Ordinanza n. 12/2026 - Cagliari, Sezione 1
cumulo di domande ex art. 32 c.p.a.: ottemperanza, accesso e annullamento con istanza cautelare: A) per l’ottemperanza della sentenza T.A.R. Sardegna n. 609/2025 e la declaratoria di nullità o inefficacia degli atti di seguito indicati; in alternativa subordinata, per quanto eccedente la tutela dell’ottemperanza: B) per l’annullamento nelle parti specificate in ricorso, previa adozione delle opportune misure cautelari, dei seguenti atti: 1) “Decreto di approvazione atti - Rivalutazione dei candidati della procedura comparativa per il reclutamento di n. 1 RTD B, SSD ECON-07/A Economia e gestione delle imprese (ex SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese)” in data 8.10.2025, di approvazione degli atti della procedura, svolta in pretesa esecuzione della citata sentenza del T.A.R. n. 609/2025, nelle parti in cui si attribuiscono alla ricorrente punti 66,73/100, al sig. Marcello Atzeni punti 68,32/100 e si proclama quest’ultimo idoneo e vincitore; 2) verbale n. 1 in data 8.9.2025 della Commissione di rivalutazione; 3) verbale n. 2 in data 17.9.2025 della Commissione di rivalutazione; 4) verbale n. 3 in data 25.9.2025 della Commissione di rivalutazione; 5) schede dei punteggi e dei giudizi individuali e collegiali “Allegato 1 al verbale n. 3”; 6) verbale e deliberazione dell’11.7.25 del Consiglio del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università di Sassari; 7) atto in data 11.7.2025 “Richiesta disponibilità per sorteggio Commissione giudicatrice - Settore SECS-P/08” a firma della prof.ssa G.G. Carboni; 8) verbale e deliberazione del 16.7.2025 del Consiglio del Dipartimento S.E.A., nella parte in cui identifica la rosa dei docenti tra i quali nominare i membri della Commissione di riesame; 9) “Verbale delle operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice di rivalutazione” in data 23 luglio 2025; 10) decreto rettorale prot. 94451 del 30.7.2025, di nomina della Commissione giudicatrice; 11) delibera del Consiglio di Dipartimento SEA di chiamata in servizio del dott. Marcello Atzeni; atto non conosciuto; oltre a ogni altro atto rispetto a questi inscindibilmente connesso, sia presupposto che conseguente e riservata l’estensione dell’impugnazione con motivi aggiunti; nonché C) avverso il parziale diniego di accesso a documenti nonché per la tutela riparatoria in forma specifica, anche ex artt. 3 e 63 del d.lgs. n. 165/2001, del diritto della ricorrente ad essere dichiarata vincitrice della selezione e chiamata alla copertura del posto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di rivalutazione della procedura comparativa universitaria, compreso il decreto di approvazione degli atti che ha proclamato vincitore un altro candidato, nonché parziale diniego di accesso agli atti
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto, in cumulo e in via graduata, una domanda di ottemperanza alla precedente sentenza del TAR Sardegna n. 609/2025, chiedendo la declaratoria di nullità o inefficacia degli atti adottati dall’Università in asserita esecuzione del giudicato. In subordine ha chiesto l’annullamento, previa tutela cautelare, degli atti di rivalutazione della procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, inclusi i verbali della commissione, le schede di valutazione, gli atti relativi alla selezione e al sorteggio della commissione, il decreto rettorale di nomina e la successiva chiamata del candidato proclamato vincitore. Ha inoltre contestato il parziale diniego di accesso ai documenti della procedura e domandato la tutela riparatoria in forma specifica, anche ai sensi degli artt. 3 e 63 del d.lgs. n. 165/2001, per ottenere la dichiarazione di vittoria e la chiamata in servizio. La domanda cautelare è stata assorbita nel merito con l’accordo delle parti.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di ottemperanza, le censure di annullamento né la domanda di tutela riparatoria. Ha rilevato che le domande proposte sono soggette a riti diversi e, ai sensi dell’art. 32 c.p.a., ha disposto la conversione del rito nelle forme del rito ordinario per la prosecuzione delle ulteriori domande, con rimessione del ricorso sul ruolo ordinario e successiva fissazione dell’udienza pubblica. Quanto alla domanda di accesso, sulla quale la ricorrente ha insistito, ha ritenuto opportuno fissare una distinta camera di consiglio per il 18 febbraio 2026. La domanda cautelare è stata considerata assorbita dalla trattazione del merito.
Norme richiamate
Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario
In caso di cumulo di azioni soggette a riti diversi, il giudizio prosegue secondo il rito ordinario; nel caso concreto, ciò ha comportato la conversione del rito per le domande diverse da quella di accesso e la rimessione sul ruolo ordinario per la fissazione dell’udienza pubblica.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della domanda di tutela riparatoria in forma specifica; l’ordinanza non ne esamina il merito.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della domanda di tutela riparatoria in forma specifica; l’ordinanza non ne esamina il merito.
Massime di principio
- Quando in un unico ricorso sono cumulate domande soggette a riti processuali diversi, il giudizio deve essere ricondotto al rito ordinario ai sensi dell’art. 32 c.p.a., salvo la trattazione secondo il rito proprio delle domande per le quali ciò sia necessario.
- La domanda di accesso proposta insieme a domande di ottemperanza e di annullamento può essere trattata in una distinta camera di consiglio, mentre le ulteriori domande possono proseguire nelle forme del rito ordinario con successiva fissazione dell’udienza pubblica.
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