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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25799/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari per il reato di incendio aggravato (artt. 110, 423 e 61 n.5 c.p.) sostenendo: errore di applicazione dell'art. 423 c.p. e vizio di motivazione per manifesta illogicità; contrasto tra i rilievi dei Carabinieri e quelli dei Vigili del fuoco sull'estensione dell'incendio; mancata chiarificazione della natura dolosa del fuoco e delle ragioni dell'atto; errata valutazione di singoli messaggi whatsapp (in particolare l'interpretazione dei termini "sbampa" e il messaggio successivo "passau") e mancata considerazione dell'assenza di tracce di combustibile; infine censurava la sussistenza delle esigenze cautelari e la scelta della misura, rilevando l'assenza di precedenti penali, stabile lavoro e presunta debolezza delle argomentazioni del giudice a supporto della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi non consentiti o manifestamente infondati. Il Collegio ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove e sulla ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito, ritenendo adeguata e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale di Catanzaro circa i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari. Sono state pertanto disattese le censure relative all'interpretazione dei messaggi e all'entità dell'incendio, considerati questioni di merito non sindacabili in questa sede. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che regola l'impugnazione/richiesta di riesame; il Tribunale di Catanzaro è stato investito ai sensi di tale disposizione per sindacare la misura cautelare

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato per la partecipazione in concorso al reato, ossia la coautoria tra Merante e altro indagato

  • art. 423 cod. pen.

    Norma delittuosa richiamata per il reato di incendio; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussunzione degli elementi indiziari nella fattispecie

  • art. 61 n. 5 cod. pen.

    Richiamata come circostanza aggravante contestata nell'imputazione e valutata nel quadro indiziario

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    art. 606, c.1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Norme sulle deduzioni ammissibili in Cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto che i motivi proposti non fossero consentiti o consistessero in censure di merito

  • artt. 274 e 275 cod. proc. pen.

    Norme relative alle esigenze cautelari e alla scelta della misura; il Tribunale ha motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione e la congruità degli arresti domiciliari alla luce delle circostanze del fatto

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese e possibile sanzione pecuniaria a carico del ricorrente; applicata dalla Corte per irrogare la multa di euro 3.000

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione esercita un controllo limitato sulla motivazione delle decisioni di merito: non rientrano in sede di legittimità le dispute di fatto sull'attendibilità delle prove o le alternative ricostruzioni dei fatti, salvo vizi giuridici o manifesta illogicità della motivazione
  • Le censure basate sulla diversa interpretazione di elementi tecnici o probatori (es. contenuto di messaggi, entità dell'incendio, rapporti di sopralluogo) devono essere prospettate in sede di merito; in Cassazione è necessario dimostrare un errore di diritto o una palese insufficienza logica della motivazione
  • Per contrastare efficacemente una misura cautelare è utile focalizzarsi su profili giuridici fondati (mancata applicazione di norme, errori nell'esclusione di presupposti legali, carenza assoluta di motivazione) piuttosto che su una semplice rivalutazione delle prove
  • Nella valutazione delle esigenze cautelari il giudice tiene conto sia della gravità in astratto dell'imputazione sia delle modalità concrete del fatto e della personalità dell'indagato: prova di stabile inserimento sociale e di elementi specifici di mitigazione può contribuire a ridurre il rischio di misura
  • La proposizione di motivi manifestamente infondati in Cassazione può comportare la condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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