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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28924/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e, conseguentemente, applica le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p. Il provvedimento impugnato non viene annullato; resta ferma la decisione della Corte di appello di Bari. Nel testo non sono indicati altri dettagli sul reato originario oltre alle censure su art. 131-bis c.p. e sull'elemento soggettivo.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 13 aprile 2025. Dal testo emerge che il ricorso articolava due motivi: con il primo si deduceva il difetto di motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; con il secondo si censurava l'elemento psicologico del reato, lamentando difetto, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto. La Corte ritiene entrambi i motivi manifestamente infondati. Quanto al primo, osserva che la sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio secondo cui il comportamento abituale ostativo all'art. 131-bis ricorre quando l'autore abbia commesso altri reati della stessa indole, anche se previsti da norme diverse, purché presentino caratteri fondamentali comuni per le circostanze oggettive, le condizioni ambientali o i motivi. Quanto al secondo, rileva che la motivazione sul dolo era effettivamente presente, lineare, coerente ed esauriente. Per effetto dell'inammissibilità del ricorso, seguono le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è esclusa quando ricorre il presupposto ostativo del comportamento abituale, ravvisabile in presenza di altri reati della stessa indole, anche se previsti da norme diverse, purché con caratteri fondamentali comuni.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste dalla norma in tema di spese e conseguenze accessorie.

Massime di principio

  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è correttamente motivato quando il giudice di merito accerti la presenza di precedenti reati della stessa indole, poiché ciò integra il comportamento abituale ostativo alla causa di non punibilità.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., per reati della stessa indole devono intendersi non solo quelli previsti dalla stessa disposizione incriminatrice, ma anche quelli accomunati da elementi fondamentali relativi alle circostanze oggettive, alle condizioni ambientali o ai motivi dell'azione.
  • La censura in cassazione sull'elemento soggettivo è manifestamente infondata quando la motivazione di merito sia effettivamente presente e risulti lineare, coerente ed esauriente nella disamina degli elementi processuali.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, non si apre un sindacato di merito e restano ferme le statuizioni della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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