Cassazione Civile, Ordinanza n. 10946/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento del compenso relativo a una prestazione d'opera di tappezzeria/campionatura eseguita su sedie e poltrone commissionate da una società. La committente proponeva opposizione sostenendo che la fattura posta a base del monitorio non spiegasse a quali modelli si riferissero 150 ore ulteriori addebitate per la fase di fine campionatura, che l'attività fatturata fosse sproporzionata e incongrua e che fosse dovuto soltanto quanto già corrisposto a titolo di acconto, oltre a quanto risultante dalla precedente fattura già saldata. Il giudice di primo grado accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo. In appello il creditore otteneva invece una parziale riforma, con condanna della società al pagamento di una somma residua. La società ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione di norme processuali e nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità di una domanda nuova e di un fatto nuovo, perché la Corte d'appello avrebbe valorizzato, tramite le osservazioni al consulente tecnico d'ufficio, anche la fase preliminare di creazione dello stampo, mai allegata o provata; 2) omesso/insufficiente/contraddittorio esame della motivazione e violazione dell'art. 132 c.p.c., perché la decisione sarebbe internamente incoerente e non avrebbe adeguatamente spiegato sia l'assunto sulla creazione dello stampo sia il criterio seguito per quantificare le ore residue da remunerare. Il controricorrente proponeva ricorso incidentale condizionato con tre motivi, tutti diretti a contestare la motivazione della sentenza d'appello e a chiedere, in sostanza, un maggiore riconoscimento del compenso, ma tali censure restavano subordinate all'eventuale accoglimento del ricorso principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società committente. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il vizio di omessa pronuncia non riguarda le eccezioni di rito e, comunque, la Corte territoriale aveva implicitamente respinto l'eccezione decidendo nel merito la domanda di pagamento includendo la fase preliminare di predisposizione dello stampo come attività strettamente connessa al taglio dei tessuti. Ha accolto solo in parte, ma sostanzialmente respinto, il secondo motivo nella parte relativa al vizio motivazionale perché, dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., non sono più deducibili insufficienza e contraddittorietà della motivazione se non nei casi di motivazione mancante, apparente o incomprensibile; nel resto ha ritenuto la censura infondata, spiegando che la predisposizione dello stampo costituiva fase preliminare necessaria e non un fatto nuovo autonomo. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito per effetto del rigetto del ricorso principale. La società ricorrente è stata condannata a rifondere le spese di lite e a versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione in camera di consiglio con memoria illustrativa
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
usato per denunciare violazione di legge processuale e nullità della sentenza
richiamato tra le norme asseritamente violate per la dedotta introduzione di domanda/fatto nuovo
richiamato tra le norme asseritamente violate
richiamato per il vizio di omessa pronuncia
richiamato per la pretesa errata valutazione delle prove e degli atti
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente
richiamato per l'assunta inammissibilità di domanda o fatto nuovo in appello
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato come parametro del minimo costituzionale della motivazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo quando il giudice ometta di decidere su una questione di merito; non ricorre rispetto a mere eccezioni di rito, e può essere escluso anche quando la decisione sul merito comporti un rigetto implicito della questione sollevata.
- In appello, è nuova solo la deduzione che introduca una ragione di indagine completamente diversa da quella già svolta in primo grado; non è nuova la prospettazione di un fatto strettamente connesso a quello principale già dedotto, specie se si tratta di una fase necessaria o logica della medesima prestazione.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili censure di semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione: il controllo di legittimità è limitato alla presenza di una motivazione inesistente, meramente apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.
- Nella liquidazione del compenso per prestazioni d'opera, il giudice può valorizzare il risultato conseguito e le fasi necessarie alla sua realizzazione, purché la ricostruzione sia ancorata agli elementi di causa e non introduca una pretesa diversa da quella originariamente azionata.
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