Cassazione Penale, Ordinanza n. 00907/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, riformando solo il trattamento sanzionatorio della decisione di primo grado, aveva confermato la responsabilità per il delitto di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e ridotto la pena. Nel ricorso per cassazione ha dedotto violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe attribuito rilievo preminente al dato ponderale delle sostanze sequestrate. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo si risolveva nella pedissequa riproposizione delle doglianze già svolte in appello e già disattese, senza un effettivo confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata. In concreto, la decisione di merito aveva valorizzato in modo unitario diversi indici: la presenza di differenti tipologie di stupefacenti, il loro confezionamento separato, la custodia in luoghi diversi, la non particolarmente modica quantità pari a circa 200 dosi e la disponibilità di un bilancino di precisione, ritenendo tali elementi incompatibili con la lieve entità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi fossero non specifici e meramente reiterativi di quelli già respinti in appello, con conseguente difetto della critica argomentata richiesta dall'atto di impugnazione. Poiché non vi erano elementi per escludere la colpa nella causazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ha richiamato la contestazione originaria per il delitto di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e ha ribadito che i dati fattuali valorizzati dal giudice di merito escludono la configurabilità dell'ipotesi di lieve entità.
L'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici e una critica argomentata al provvedimento impugnato; la mera riproduzione dei motivi di appello determina inammissibilità.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000
È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente i motivi già dedotti in appello, senza confrontarsi in modo puntuale con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
- L'atto di impugnazione deve contenere una critica argomentata, specifica sia in diritto sia in fatto; la mancanza di tale confronto rende il motivo non specifico e solo apparente.
- Nel giudizio sulla lieve entità in materia di stupefacenti, il giudice può valorizzare in modo unitario molteplici indici fattuali, quali tipologia delle sostanze, modalità di confezionamento, pluralità dei luoghi di custodia, quantità non modica e disponibilità di strumenti di pesatura, per escludere l'ipotesi attenuata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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