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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36065/2023 del 29/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli del 20/01/2023 che aveva rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (19/10/2022) relativo all'impresa "La nocciola di Sepe Anna" e a terreni agricoli intestati ad Anna SEPE; dedotte carenze della motivazione ai sensi degli artt. 321, 125 e 324 c.p.p., in particolare per mancata e incongrua esposizione delle ragioni che giustificano il sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1 c.p.p., mancanza di motivazione sul periculum in mora e mancata considerazione della memoria difensiva contenente argomentazioni sulla proporzionalità, gradualità della misura e assenza di pericolo di progressione criminosa. I ricorrenti contestavano anche l'assunto secondo cui i beni formalmente intestati a SEPE sarebbero riconducibili sostanzialmente a SANGERMANO e avrebbero finalità "mafiose" (controllo del territorio, reimpiego di proventi, attività speculativa).

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso con riguardo all'impresa individuale "La nocciola di Sepe Anna" e ai terreni agricoli intestati ad Anna SEPE, annullando l'ordinanza del Tribunale del Riesame per difetto assoluto di motivazione circa le ragioni che giustificano il sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1, c.p.p. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale insufficiente e meramente assertiva rispetto al nesso tra disponibilità dei beni e pericolo di rafforzamento del clan o reiterazione delle condotte. Ha quindi rinviato il giudizio al Tribunale del Riesame di Napoli perché, in piena libertà di valutazione, espliciti il percorso logico-motivazionale. Al contempo la Corte ha dichiarato inammissibili le censure relative ad altri beni/intestazioni (immobili intestati a terzi, quote societarie) per effetto della preclusione derivante dal giudicato cautelare sulla gravità indiziaria e per carenza di specifica contestazione da parte della formalmente intestataria SEPE; pertanto tali parti del provvedimento non sono state annullate.

Norme richiamate

  • art. 321, comma 1, cod. proc. pen.

    La norma sul sequestro preventivo impeditivo è stata applicata con l'osservazione che, per essere legittimamente disposta, occorre una motivazione chiara e un percorso logico che dimostri il pericolo concreto che la disponibilità dei beni possa favorire il rafforzamento del sodalizio o la reiterazione delle condotte; motivazioni meramente assertive sono insufficienti.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiesta di motivazione sufficiente e congrua del provvedimento, anche rispetto alle censure difensive; la Corte ha censurato la carenza motivazionale del Tribunale in relazione a questo principio.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma richiamata rispetto ai rimedi avverso i provvedimenti cautelari; il ricorso delineava vizi motivazionali e nuovi elementi difensivi che il riesame doveva considerare.

  • art. 416-bis c.p.

    La contestazione di carattere associativo con riferimento all'art. 416-bis è uno degli elementi di fatto richiamati nell'originaria ordinanza cautelare; la Corte ha però ritenuto che questioni sulla gravità indiziaria siano precluse per giudicato cautelare già formato.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo impeditivo ex art. 321, comma 1, c.p.p. richiede una motivazione dettagliata che dimostri il nesso logico tra la disponibilità dei beni e il concreto pericolo di rafforzamento dell'associazione o di reiterazione delittuosa; affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • Se il formale intestatario dei beni non contesta specificamente l'esistenza di una intestazione fittizia o non rivendica l'esclusività del diritto reale, la sua impugnazione può risultare infondata o priva di legittimazione attiva rispetto alla tutela dei beni.
  • Questioni già definitivamente decise con giudicato cautelare sulla gravità indiziaria non possono essere rinnovate nel riesame; il giudicato limita le censure possibili inerenti la gravità indiziaria e il ruolo dell'indagato.
  • La difesa deve contestare con argomentazioni concrete (es. economicità dell'attività, assenza di iniziative distrattive, rapporto tra disponibilità dei beni e attività illecita) per costringere il giudice a motivare compiutamente; memorie e nuovi elementi devono essere esaminati e valutati dal giudice del riesame.
  • In presenza di carenze motivazionali il rimedio corretto è l'annullamento con rinvio: il giudice di merito può rinnovare la valutazione ma deve fornire un percorso motivazionale esplicito e adeguato, valutando anche proporzionalità e misure alternative.

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