Cassazione Penale, Ordinanza n. 35302/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la precedente condanna per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata in appello per oltraggio a pubblico ufficiale ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso contestava, in particolare, l'erronea qualificazione del luogo in cui il fatto sarebbe avvenuto come "luogo pubblico o aperto al pubblico", sostenendo che la cella e gli ambienti penitenziari non integrerebbero tale nozione ai fini dell'art. 341-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura riproduceva questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni giuridiche corrette, richiamando l'orientamento secondo cui la cella e gli ambienti penitenziari devono considerarsi luoghi aperti al pubblico ai fini dell'applicazione della legge penale.
Norme richiamate
La norma incriminatrice viene applicata al caso concreto assumendo che la cella e gli ambienti penitenziari rientrino nella nozione di luogo pubblico o aperto al pubblico ai fini della fattispecie.
È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità, è inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre censure già valutate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 341-bis c.p., la nozione di "luogo pubblico o aperto al pubblico" può comprendere anche la cella e gli ambienti penitenziari, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla Corte.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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