Cassazione Penale, Ordinanza n. 23178/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna per furto c.d. con destrezza. Con il primo motivo il ricorrente deduceva inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta aggravante della destrezza, sostenendo di essersi limitato a profittare della calca creata dall'arrivo del vagone della metropolitana e non di avere posto in essere una condotta idonea a integrare l'aggravante. Con il secondo motivo censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato la condotta fulminea dell'imputato, consistita nell'aprire la cerniera lampo della borsa della vittima, condotta qualificabile come destrezza ai sensi del principio delle Sezioni Unite. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non confrontato con le ragioni del diniego delle attenuanti generiche, fondato sui precedenti dell'imputato, sul tentativo reiterato di borseggiare altre persone nello stesso giorno e sul possesso di un telefono cellulare appena rubato, elementi indicativi di proclività a delinquere. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La circostanza aggravante della destrezza nel furto sussiste quando l'agente, prima o durante l'impossessamento, tenga una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza, idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla cosa.
Le attenuanti generiche possono essere negate sulla base di elementi negativi quali precedenti penali, modalità della condotta e indici di personalità sintomatici di proclività a delinquere, purché la motivazione del diniego sia congrua.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel furto, la destrezza non richiede necessariamente l'impiego di strumenti complessi: basta una condotta rapida, abile o astuta, idonea a sorprendere o eludere la vigilanza della persona offesa sulla cosa.
- Non è sufficiente escludere genericamente la propria responsabilità richiamando una situazione di contesto favorevole al borseggio, se dagli accertamenti di merito emerge una specifica manovra volta a sottrarre il bene con abilità.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito lo fonda su elementi concreti della personalità e della condotta dell'imputato; il ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con tale motivazione.
- La reiterazione di condotte analoghe nello stesso contesto temporale può essere valorizzata come indice di maggiore pericolosità o di proclività a delinquere ai fini del giudizio sulle attenuanti generiche.
Come è indicizzato
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