Cassazione Civile, Ordinanza n. 33939/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta dal pubblico ministero avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con due motivi, che il provvedimento di liquidazione non gli sarebbe mai stato notificato o comunicato e che non vi fosse prova della trasmissione del fascicolo completo del provvedimento all’ufficio affari civili della Procura. Ha inoltre censurato la mancata considerazione dell’attestazione interna dell’ufficio secondo cui non sarebbe mai intervenuta alcuna comunicazione telematica o cartacea da parte della cancelleria del Tribunale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, anzitutto, che mancasse l’esposizione sommaria dei fatti di causa, vizio sufficiente di per sé a determinare l’inammissibilità. Ha poi aggiunto che, comunque, le censure erano infondate/inammissibili perché la comunicazione del provvedimento poteva avvenire anche in forma equipollente, purché idonea a garantire l’effettiva conoscenza del destinatario; nel caso concreto il Tribunale aveva valorizzato l’annotazione "al visto PM" e aveva correttamente ritenuto tardiva l’opposizione proposta oltre il termine di 30 giorni e comunque oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. La Corte ha inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato e ha compensato/nulla disposto per le spese, sia per la qualità pubblicistica del ricorrente sia per la mancata costituzione dell’intimato.
Norme richiamate
richiamato per la definizione camerale del ricorso sulla base della proposta del relatore.
insieme all’art. 702-bis c.p.c. indica il modello legale di comunicazione del provvedimento, suscettibile però di equipollenti idonei a dare effettiva conoscenza.
richiamato come parte del combinato disposto in tema di comunicazione del provvedimento nel procedimento sommario.
ritenuto applicabile anche ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio non notificati o comunicati, con decorrenza dal deposito/pubblicazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene un’esposizione sommaria e autosufficiente dei fatti di causa, poiché tale omissione impedisce il controllo della censura.
- La comunicazione di un provvedimento può avvenire anche in forma equipollente rispetto alle modalità previste dal codice, purché sia assicurata l’effettiva conoscenza del destinatario.
- L’opposizione avverso un provvedimento di liquidazione del compenso va proposta nel termine previsto dalla legge dalla conoscenza legale o equipollente del provvedimento; se tale conoscenza è provata o desumibile dagli atti, l’impugnazione tardiva è inammissibile.
- Il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio anche quando non risultino notificati o comunicati, decorrendo dalla loro pubblicazione/deposito.
- La mera allegazione di disfunzioni o difficoltà organizzative interne dell’ufficio non è sufficiente a escludere la decorrenza del termine d’impugnazione se il provvedimento è entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario.
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