Cassazione Penale, Sentenza n. 17475/2024 del 30/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Salerno (07/07/2023) che aveva riformato decisioni di primo grado riconducendo vari capi in un unico disegno delittuoso qualificato principalmente come tentativo di estorsione (con continuazione con reati di frode informatica e, per alcuni, lesioni), applicando inoltre aggravanti (più persone riunite e metodo mafioso). I motivi di ricorso includevano: vizio di motivazione e travisamento probatorio; mancata rinnovazione dell'istruttoria (art. 603 c. 3-bis c.p.p.); erronea qualificazione giuridica (es. tentativo di violenza privata vs estorsione); contestazione della sussistenza dell'altrui danno quando la pretesa riguardava il provento di un precedente reato; e censura sulla configurabilità delle aggravanti (più persone riunite, metodo mafioso) e sull'uso delle intercettazioni/registrazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi di CIOFFI, ALFANO e RUGGIERO inammissibili e ha rigettato quello di ASCIONE (infondato). In particolare la Suprema Corte ha ritenuto che molte censure si risolvevano in una diversa valutazione delle risultanze di merito non sindacabile in sede di legittimità salvo manifesta illogicità, che non è stata ravvisata. Quanto alla presunta necessità di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 c. 3-bis, la Cassazione ha ritenuto che il secondo grado non si sia basato esclusivamente su una diversa valutazione dell'attendibilità di dichiarazioni ma su un compendio probatorio anche documentale (intercettazioni, registrazioni), per cui la rinnovazione non era obbligatoria. È stata altresì respinta la tesi difensiva secondo cui non potrebbe configurarsi estorsione quando la pretesa riguarda il provento di un precedente reato; la Corte ha affermato che la pretesa è comunque "profitto ingiusto" e quindi rilevante ai fini estorsivi. Sono state confermate le ragioni della Corte d'appello in ordine alla partecipazione e alle aggravanti (anche quando la partecipazione è telefonica, ove sussista consapevolezza o colpevole ignoranza della compresenza di più autori). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, per i casi di inammissibilità, a contributi alla cassa delle ammende di euro 3.000 ciascuno.
Norme richiamate
Usato per la qualificazione in continuazione dei reati di frode informatica che erano collegati alle richieste estorsive; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione dell'illecito informatico come reato autonomo ma da considerare in continuità con l'estorsione tentata.
Aggravante del "metodo mafioso"; la Cassazione conferma che è configurabile quando l'agente si riferisca implicitamente al potere criminale di una consorteria radicata nel territorio e che l'evocazione dei clan (anche indiretta) può integrare la circostanza aggravante.
art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen.
Norma sulla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in caso di ribaltamento da assoluzione a condanna basato su dichiarazioni. La Corte ha chiarito che la rinnovazione è obbligatoria solo se il nuovo convincimento si fonda esclusivamente su diversa valutazione di fonti dichiarative; se invece la riforma si basa su un compendio probatorio documentale (intercettazioni, registrazioni) la rinnovazione non è richiesta.
art. 628 cod. pen. (comma secondo)
Riferimento alle aggravanti previste per il reato di estorsione; la Corte ha confermato la corretta applicazione delle aggravanti quando risultano gli elementi oggettivi e soggettivi previsti.
Prevede che registrazioni effettuate da parte attrice o partecipante costituiscano prova documentale; la Cassazione ha richiamato tale principio per valorizzare le registrazioni della persona offesa e le intercettazioni come elementi probatori idonei a sorreggere la decisione di merito.
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai vizi di specificità/aspecificità dell'impugnazione: la mancata correlazione fra censure e motivazione impugnata può condurre all'inammissibilità del ricorso.
Norma sulla condanna alle spese del procedimento in cassazione; la Corte l'ha applicata condannando i ricorrenti al pagamento delle spese e, per inammissibilità con profili di colpa, al versamento alla cassa delle ammende.
art. 111 Costituzione
Riferito dai ricorrenti con riguardo ai profili di diritto di difesa e motivazione degli atti di appello; la Corte ha ritenuto infondate le censure, non ravvisando violazioni costituzionali nel procedimento.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non sindaca la mera diversa valutazione delle prove operata dal giudice di merito: il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a proporre un'alternativa valutativa non fondata su un vizio manifesto di motivazione.
- La rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 c. 3-bis c.p.p. è obbligatoria solo se la riforma da assoluzione a condanna si fonda esclusivamente su una diversa valutazione di dichiarazioni; se la riforma si basa su un compendio probatorio documentale (intercettazioni, registrazioni) la rinnovazione non è necessaria.
- Le registrazioni fornite dalla persona offesa o le intercettazioni possono costituire prova documentale (art. 234 c.p.p.) e, se adeguatamente valorizzate dal giudice, sorreggere una condanna, compresa la ricostruzione unitaria di più episodi come un unico fatto estorsivo.
- La pretesa di ottenere il provento di un precedente reato dal coautore non esclude la configurabilità dell'estorsione: il "profitto" richiesto è comunque ingiusto e rilevante ai fini estorsivi anche se originato da un fatto illecito precedente.
- L'aggravante "più persone riunite" può essere estesa anche a chi non era fisicamente presente quando è provata la consapevolezza che il reato sarebbe stato commesso da più persone, ovvero la colpevole ignoranza di tale circostanza; la partecipazione telefonica può quindi integrare la responsabilità aggravata se inserita in un quadro probatorio unitario.
- Il "metodo mafioso" può essere configurato anche per riferimenti impliciti a consorterie criminali radicate nel territorio; l'evocazione di clan o il riferimento al loro potere, quando noto alla collettività, può integrare l'aggravante.
- Ricorsi generici, non confrontati con la motivazione impugnata o basati su letture parziali di singoli atti/processuali rischiano l'inammissibilità per aspecificità.
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