Cassazione Civile, Ordinanza n. 02364/2024 del 24/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda tre avvisi di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato imposta di registro, negando l'agevolazione "prima casa" per alcune pertinenze acquistate insieme a un fabbricato civile: una spiaggia privata e un campo da tennis. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente, ritenendo applicabile il concetto civilistico di pertinenza ex art. 817 c.c. e valorizzando la prova del vincolo pertinenziale e della difficile modificabilità dei beni accessori. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione della Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, Parte Prima, del d.P.R. n. 131/1986, dell'art. 14 preleggi, degli artt. 817 e 2697 c.c., sostenendo che, per i terreni, l'agevolazione spetterebbe solo in presenza di accorpamento catastale o graffatura, quale unico indice oggettivo e soggettivo della destinazione pertinenziale. In corso di giudizio il resistente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, richiamando uno sgravio della cartella esattoriale emessa in conseguenza dell'avviso di liquidazione; la Corte ha però verificato che lo sgravio riguardava solo la cartella, non l'atto impositivo oggetto del presente giudizio, sicché la richiesta non poteva essere accolta.
La decisione
La Corte ha escluso la cessazione della materia del contendere, ritenendo che l'annullamento/sgravio intervenuto avesse riguardato soltanto la cartella di pagamento emessa in conseguenza dell'avviso di liquidazione, e non anche l'avviso stesso, ancora sub iudice nel presente giudizio. Nel merito ha ritenuto infondato il ricorso dell'Agenzia: ha ribadito che, ai fini dell'agevolazione "prima casa" anche per aree scoperte, il concetto di pertinenza va desunto dall'art. 817 c.c. e dalla concreta destinazione del bene al servizio o ornamento del fabbricato principale; la distinta iscrizione catastale e la mancata graffatura hanno solo rilievo formale e non sono condizioni necessarie. Poiché la CTR aveva effettuato un accertamento di fatto congruo e coerente con tali principi, la sentenza impugnata è stata confermata. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene invocato come vizio di violazione di legge per censurare la sentenza di merito
art. 1, punto 3, Nota II-bis, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
disciplina l'agevolazione fiscale "prima casa" e il relativo ambito applicativo alle pertinenze
art. 14 preleggi
richiamato dall'Agenzia nel tentativo di sostenere una lettura letterale/rigorosa della norma agevolativa
la Corte ribadisce che la pertinenza va accertata secondo il concetto civilistico, sulla base della destinazione funzionale concreta e della volontà del titolare
richiamato a sostegno della censura sull'onere probatorio circa la pertinenzialità
art. 1 Tariffa, Parte Prima, d.P.R. 131/1986
norma sulla registrazione e sulle agevolazioni fiscali oggetto di interpretazione estensiva secondo il criterio civilistico della pertinenza
Massime di principio
- Ai fini dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa, la nozione di pertinenza non coincide con dati catastali formali, ma richiede la concreta destinazione del bene al servizio o ornamento dell'immobile principale secondo l'art. 817 c.c.
- L'accertamento del vincolo pertinenziale è giudizio di fatto rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e coerente con i criteri legali.
- La distinta iscrizione catastale di un'area pertinenziale non esclude di per sé il beneficio fiscale, quando dagli elementi fattuali emerga il collegamento funzionale stabile con il fabbricato principale.
- In tema di agevolazioni tributarie, la graffatura o l'accorpamento catastale possono costituire indici formali, ma non sono requisiti necessari in assenza di una previsione normativa espressa.
- La cessazione della materia del contendere richiede che venga meno la pretesa oggetto del giudizio; lo sgravio di un atto consequenziale non determina automaticamente la cessazione se l'atto presupposto resta controverso.
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