Cassazione Penale, Ordinanza n. 36858/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando in particolare che non sarebbe stata adeguatamente valorizzata la considerevole durata del processo; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192, commi 2 e 3, c.p.p. per avere la Corte territoriale ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa, che il ricorrente contestava sotto il profilo della credibilità e dei riscontri.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi e valorizzi l'assenza di elementi positivi; ha inoltre ribadito che la mera incensuratezza non è più sufficiente per concedere la diminuente. Il secondo motivo è stato parimenti ritenuto manifestamente infondato, perché le dichiarazioni della persona offesa non sono soggette alle regole dell'art. 192, commi 2 e 3, c.p.p. e possono sorreggere da sole l'affermazione di responsabilità se il giudice ne motiva la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca ed estrinseca. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere giustificato dall'assenza di elementi positivi; la mera incensuratezza non è sufficiente per ottenere la diminuente.
Le regole di valutazione della prova dichiarativa previste da tale disposizione non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, che possono essere poste da sole a fondamento della responsabilità se adeguatamente motivate in ordine a credibilità e attendibilità.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125
È richiamato come fonte della modifica dell'art. 62-bis c.p., nel senso di rafforzare la necessità di elementi positivi per il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito rivalutare il merito della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche se la sentenza impugnata contiene una motivazione non manifestamente illogica e richiama gli elementi ritenuti decisivi.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente che dia conto di quelli ritenuti rilevanti ai fini della decisione sulle attenuanti generiche.
- Dopo la modifica dell'art. 62-bis c.p., la concessione delle attenuanti generiche richiede elementi positivi a favore dell'imputato e non può essere fondata sulla sola incensuratezza.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, purché il giudice motivi sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sull'attendibilità intrinseca ed estrinseca del racconto.
- La valutazione dell'attendibilità della persona offesa è questione di fatto insindacabile in cassazione, salvo manifeste contraddizioni o vizi logici della motivazione.
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