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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36858/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando in particolare che non sarebbe stata adeguatamente valorizzata la considerevole durata del processo; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192, commi 2 e 3, c.p.p. per avere la Corte territoriale ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa, che il ricorrente contestava sotto il profilo della credibilità e dei riscontri.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi e valorizzi l'assenza di elementi positivi; ha inoltre ribadito che la mera incensuratezza non è più sufficiente per concedere la diminuente. Il secondo motivo è stato parimenti ritenuto manifestamente infondato, perché le dichiarazioni della persona offesa non sono soggette alle regole dell'art. 192, commi 2 e 3, c.p.p. e possono sorreggere da sole l'affermazione di responsabilità se il giudice ne motiva la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca ed estrinseca. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere giustificato dall'assenza di elementi positivi; la mera incensuratezza non è sufficiente per ottenere la diminuente.

  • art. 192, commi 2 e 3, c.p.p.

    Le regole di valutazione della prova dichiarativa previste da tale disposizione non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, che possono essere poste da sole a fondamento della responsabilità se adeguatamente motivate in ordine a credibilità e attendibilità.

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125

    È richiamato come fonte della modifica dell'art. 62-bis c.p., nel senso di rafforzare la necessità di elementi positivi per il riconoscimento delle attenuanti generiche.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito rivalutare il merito della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche se la sentenza impugnata contiene una motivazione non manifestamente illogica e richiama gli elementi ritenuti decisivi.
  • Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente che dia conto di quelli ritenuti rilevanti ai fini della decisione sulle attenuanti generiche.
  • Dopo la modifica dell'art. 62-bis c.p., la concessione delle attenuanti generiche richiede elementi positivi a favore dell'imputato e non può essere fondata sulla sola incensuratezza.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, purché il giudice motivi sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sull'attendibilità intrinseca ed estrinseca del racconto.
  • La valutazione dell'attendibilità della persona offesa è questione di fatto insindacabile in cassazione, salvo manifeste contraddizioni o vizi logici della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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