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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46272/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del GIP del 06/05/2024 relativa al sequestro di oltre centomila profumi disposto dalla Guardia di Finanza e convalidato dalla Procura; il ricorrente chiedeva la restituzione dei beni sequestrati denunciando: (i) illegittimità della nomina come ausiliari di polizia giudiziaria dei consulenti delle case produttrici (violazione art. 348 cod.proc.pen. e mancanza di terzietà) e (ii) vizio di motivazione e permanenza del vincolo per prodotti per i quali i consulenti della casa produttrice "Creed" avevano escluso la contraffazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per la maggior parte delle censure e fondato solo limitatamente al secondo motivo: ha ritenuto legittima la nomina dei consulenti delle case produttrici come ausiliari di polizia giudiziaria e ha respinto la doglianza relativa alla possibilità di sindacare la fondatezza del fumus in sede di opposizione (competenza del tribunale del riesame). Tuttavia ha rilevato un vizio di motivazione perché l'ordinanza impugnata non ha considerato il parere, acquisito in Procura, dei consulenti della casa "Creed" che escludevano la contraffazione per quei prodotti; perciò ha annullato l'ordinanza limitatamente ai prodotti a marchio "Creed" e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Nola per un nuovo esame su quel punto; ha dichiarato inammissibile il ricorso per il resto.

Norme richiamate

  • art. 263, comma 5 cod. proc. pen.

    opposizione contro il decreto di rigetto dell'istanza di restituzione delle cose sequestrate

    In sede di opposizione ex art. 263, comma 5, il GIP può esaminare esclusivamente le esigenze cautelari e probatorie che giustificano il mantenimento del vincolo; la valutazione sulla fondatezza del fumus del reato (legittimità genetica del sequestro) è riservata al tribunale del riesame.

  • art. 348 cod. proc. pen. (ultimo comma)

    Gli esperti con specifiche conoscenze tecniche (es. consulenti delle case produttrici) possono essere qualificati come ausiliari di polizia giudiziaria e impiegati nelle indagini, senza violare la regola della terzietà, quando forniscono informazioni tecniche affidabili sulla eventuale contraffazione.

  • art. 348, comma 4 cod. proc. pen.

    La censura relativa ad una presunta violazione di tale comma (nomina di ausiliari) è stata ritenuta infondata: la nomina degli esperti delle ditte titolari dei marchi può essere conforme alle disposizioni su ausiliari del P.G. quando giustificata da competenze tecniche specifiche.

  • art. 474 cod. pen.

    Se i beni sono esposti alla confisca obbligatoria prevista dall'art. 474 c.p., ciò giustifica la persistenza del vincolo cautelare ai fini della conservazione della prova e della futura confisca.

  • art. 55 cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art. 348 per sancire il principio di atipicità degli atti di indagine della Polizia Giudiziaria e il potere-dovere della P.G. di compiere, anche autonomamente, atti che richiedono specifiche competenze tecniche.

  • art. 606, comma 1 cod. proc. pen.

    L'ordinanza del GIP è impugnabile per cassazione con i motivi indicati da tale articolo, ma i motivi non possono essere usati per rimettere surrettiziamente questioni riservate ad altri rimedi (es. riesame sulla legittimità genetica del sequestro).

Massime di principio

  • La nomina di tecnici/consulenti delle case produttrici come ausiliari della polizia giudiziaria è ammessa quando sussistono competenze tecniche specifiche, e la loro qualità di dipendenti dell'azienda non determina automaticamente nullità o illegittimità.
  • In un'opposizione ex art. 263, comma 5, il GIP valuta esclusivamente le esigenze cautelari e probatorie; questioni attinenti alla legittimità genetica del sequestro e alla fondatezza del fumus vanno proposte con il ricorso per riesame.
  • Se l'autorità non tiene conto, senza motivo, di un parere tecnico rilevante e tempestivamente acquisito (es. consulenza della casa produttrice che esclude la contraffazione), ciò può integrare un vizio di motivazione e giustificare l'annullamento parziale del provvedimento.
  • Quando i beni sequestrati sono esposti a possibile confisca obbligatoria (art. 474 c.p.), il mantenimento del sequestro è più facilmente giustificabile per le esigenze di conservazione della prova e per evitare l'aggravamento dell'illecito.
  • In pratiche similari, è utile produrre e documentare tempestivamente pareri tecnici favorevoli e sollevare specifiche censure di mancata valutazione in sede di opposizione per ottenere, se del caso, l'annullamento parziale e il rinvio per nuovo esame.

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