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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00579/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per ricettazione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione, deducendo un unico motivo: sosteneva che mancasse la condizione di procedibilità del delitto presupposto, individuato nel furto, e che ciò impedisse di ritenere configurabile la ricettazione; lamentava inoltre un difetto di motivazione sulla determinazione della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure erano sostanzialmente ripetitive di quelle già dedotte in appello e disattese con motivazione logico-giuridica corretta, oltre che manifestamente infondate; ha quindi affermato che la mancanza della condizione di procedibilità del delitto presupposto non incide sulla configurabilità di quest'ultimo ai fini della ricettazione.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La ricettazione resta configurabile anche quando il delitto presupposto non sia procedibile per difetto di condizione di procedibilità; tale profilo non elimina la rilevanza del reato presupposto ai fini della fattispecie contestata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini della ricettazione, la mancanza di una condizione di procedibilità del reato presupposto non esclude, di per sé, la configurabilità del fatto presupposto rilevante per integrare il reato contestato.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già dedotte in appello e già motivate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi criticamente con la ratio decidendi.
  • Le doglianze manifestamente infondate o assertive sulla motivazione della pena non sono idonee a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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