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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33280/2026 del 10/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (magistrato di sorveglianza)

La controversia

Il Magistrato di sorveglianza ha sollevato conflitto di competenza nei confronti del Giudice per le indagini preliminari, in relazione all'individuazione dell'autorità competente a decidere sull'istanza di liberazione anticipata riferita al periodo di lavoro di pubblica utilità già svolto quale pena sostitutiva. Il lavoro di pubblica utilità era stato disposto dal Giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen., nell'ambito di una sentenza divenuta irrevocabile. Il Magistrato di sorveglianza sosteneva che, secondo la riforma Cartabia, l'esecuzione delle pene sostitutive fosse articolata in regimi diversi e che, per il lavoro di pubblica utilità, la competenza spettasse al giudice che aveva applicato la pena. Richiamava inoltre esigenze sistematiche, il principio della finalità rieducativa della pena, l'art. 25, comma 1, Cost., e l'assenza, tra i rinvii operati dall'art. 76 della legge n. 689 del 1981, degli artt. 69 e 69-bis dell'ordinamento penitenziario. Il Procuratore generale aveva invece chiesto che fosse dichiarata la competenza del Magistrato di sorveglianza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato ammissibile il conflitto, rilevando la contrapposizione tra due giudici ordinari in ordine alla cognizione della medesima questione, con conseguente paralisi del procedimento. Nel merito, ha dato continuità all'orientamento secondo cui al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata e che la relativa decisione rientra nella competenza funzionale del Magistrato di sorveglianza. La Corte ha ritenuto che le esigenze sistematiche prospettate non possano prevalere sul dato testuale dell'art. 69, comma 8, dell'ordinamento penitenziario e, soprattutto, dell'art. 69-bis, comma 4, secondo cui il provvedimento che concede o nega il beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza. Ha quindi dichiarato funzionalmente competente il Magistrato di sorveglianza e disposto la trasmissione degli atti.

Norme richiamate

  • art. 28 c.p.p.

    Disciplina il conflitto di competenza tra giudici ordinari; la Corte ne ha ritenuto integrati i presupposti per la contrapposizione delle volontà decisorie di due giudici sulla medesima questione.

  • art. 69, comma 8, ord. pen.

    Individua la competenza funzionale del magistrato di sorveglianza in materia di benefici penitenziari, secondo il dato testuale valorizzato dalla Corte.

  • art. 69-bis, comma 4, ord. pen.

    il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza

    Attribuisce al magistrato di sorveglianza la competenza funzionale ad adottare il provvedimento di concessione o diniego della liberazione anticipata.

  • art. 76 legge n. 689/1981

    È richiamato nel ragionamento sulla disciplina applicabile alle pene sostitutive, ma la Corte ha ritenuto comunque prevalente il dato testuale degli artt. 69 e 69-bis dell'ordinamento penitenziario in tema di competenza sulla liberazione anticipata.

  • art. 545-bis c.p.p.

    È indicato quale base normativa della concessione del lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva da parte del giudice di cognizione.

  • art. 27, comma 3, Cost.

    È richiamato dal giudice sollevante in relazione alla finalità rieducativa della pena; la Corte non lo ha ritenuto idoneo a superare il dato testuale sulla competenza.

  • art. 25, comma 1, Cost.

    È richiamato dal giudice sollevante in relazione all'individuazione del giudice naturale dell'esecuzione del lavoro di pubblica utilità.

  • art. 47, comma 12-bis, ord. pen.

    È richiamato dal giudice sollevante con riguardo alla valutazione del concreto recupero sociale ai fini della liberazione anticipata.

Massime di principio

  • La decisione sulla concessione o sul diniego della liberazione anticipata in favore del condannato ammesso alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza.
  • Il dato testuale dell'art. 69-bis, comma 4, dell'ordinamento penitenziario, che attribuisce al magistrato di sorveglianza il provvedimento sul riconoscimento del beneficio, prevale sulle esigenze sistematiche dirette a concentrare la competenza presso il giudice che ha applicato la pena sostitutiva.
  • La diversa competenza del giudice di cognizione o dell'autorità incaricata dell'esecuzione della pena sostitutiva non sottrae al magistrato di sorveglianza la competenza funzionale a decidere sull'istanza di liberazione anticipata.
  • Sussiste conflitto di competenza quando due giudici ordinari assumono posizioni incompatibili sulla cognizione della medesima questione, determinando la paralisi del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale

Testo integrale

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