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Sentenza

Sentenza del 16/05/2024 n. 13665 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda una cartella esattoriale per tassa automobilistica relativa all’annualità 2007. A.A. ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva confermato il rigetto del ricorso contro la cartella. Con un unico motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la contribuente ha denunciato la violazione degli artt. 2935, 2943, 2946 e 2953 c.c. e dell’art. 5 del d.l. n. 953/1982, sostenendo che il credito fosse prescritto e che la mancata impugnazione dell’avviso non trasformasse la prescrizione triennale in decennale. La questione decisiva era se il termine per notificare la cartella decorresse dalla notifica dell’avviso di accertamento oppure dalla sua definitività, intervenuta dopo il termine di 60 giorni per impugnarlo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che per il recupero della tassa automobilistica opera il termine triennale previsto dall’art. 5 del d.l. n. 953/1982, anche per la fase di riscossione successiva all’avviso, e che la mancata impugnazione dell’atto non converte tale termine in quello decennale ex art. 2953 c.c. Il termine decorre però dalla definitività dell’avviso, ossia dalla scadenza dei 60 giorni concessi per impugnarlo: notificato l’avviso il 25 dicembre 2010, esso è divenuto definitivo il 24 febbraio 2011; la cartella, notificata il 16 gennaio 2014, è stata quindi ritenuta tempestiva. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate, considerati i contrapposti orientamenti giurisprudenziali. È stata inoltre attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 5, comma 51, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge n. 53/1983 e successive modifiche

    Del resto, la lettera della disposizione in esame fa riferimento alla prescrizione dell'azione "per il recupero delle tasse", con ciò evidentemente riferendosi sia alla fase di accertamento, prodromica, che a quella successiva relativa alla notifica della cartella esattoriale.

    Il termine triennale previsto per il recupero della tassa automobilistica si applica all’intero procedimento, comprendendo sia l’accertamento sia la successiva riscossione mediante cartella.

  • Art. 2935 c.c.

    La prescrizione triennale del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli inizia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'accertamento.

    Il termine prescrizionale decorre da quando il diritto può essere fatto valere; in questo caso, dalla definitività dell’avviso, maturata allo scadere dei 60 giorni per impugnarlo.

  • Art. 2953 c.c.

    La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.

    La mancata impugnazione di un atto amministrativo di riscossione rende il credito non più contestabile nei modi ordinari, ma non trasforma la prescrizione breve in decennale; tale conversione richiede un titolo giudiziale definitivo.

  • Art. 2964 c.c.

    Al di là del nomen iuris e della formale qualificazione giuridica operata dal legislatore, l'istituto di cui all'art. 5 cit. è riconducibile piuttosto all'istituto della decadenza con riferimento alla fase dell'accertamento (art. 2964 cod. civ.).

    Per la fase di accertamento, il termine dell’art. 5 è ricondotto alla decadenza, nonostante la disposizione lo denomini prescrizione; la distinzione riguarda la natura e gli effetti del termine applicabile.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso per cassazione sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • Per le tasse automobilistiche, il termine triennale per il recupero comprende anche la riscossione mediante cartella emessa dopo la notifica dell’avviso di accertamento.
  • Se l’avviso di accertamento non viene impugnato, il termine triennale per la successiva riscossione decorre dalla sua definitività, normalmente allo scadere dei 60 giorni dalla notifica, non dalla data di notifica stessa.
  • La definitività amministrativa dell’atto rende il credito irretrattabile, ma non converte di per sé la prescrizione breve in quella decennale: la conversione prevista dall’art. 2953 c.c. presuppone un titolo giudiziale definitivo.
  • Nel caso deciso, una cartella notificata entro tre anni dalla definitività dell’avviso è stata considerata tempestiva; le date concrete erano avviso notificato il 25 dicembre 2010, definitività il 24 febbraio 2011 e cartella notificata il 16 gennaio 2014.

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