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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32393/2024 del 09/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 27/11/2023 con cui il GIP - quale giudice dell'esecuzione - aveva respinto le domande del ricorrente concernenti l'esecutività del titolo (sentenza del 15/12/2019 del Tribunale di Tivoli) e la restituzione in termini. Il ricorrente deduceva nullità dell'ordinanza, erronea applicazione di legge e insufficiente motivazione perché, dopo la prima udienza (5/12/2017) alla quale il Globa era comparso, era intervenuta una variazione della persona fisica del giudice e nei verbali successivi il Globa risultava "non comparso"; secondo il ricorrente tale mutamento avrebbe imposto la rinnovazione della verifica della regolare instaurazione del contraddittorio e la possibilità di rinnovare le questioni preliminari, rendendo il giudicato viziato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha stabilito che la verifica delle condizioni di regolare instaurazione del contraddittorio va fatta alla prima udienza indicata nel decreto di citazione, alla quale il Globa era comparso. Ha richiamato l'art. 477 comma 3 c.p.p., secondo cui gli avvisi orali di prosecuzione sostituiscono la citazione per chi è già comparso, e ha affermato che la conoscenza effettiva del processo si dimostra con la presenza iniziale. Inoltre, la sostituzione della persona fisica del giudice all'interno dello stesso ufficio non comporta di per sé la nullità né l'obbligo di rinnovare il dibattimento o le notificazioni, richiamando precedente giurisprudenza (Sez. II n. 5996/2008). Pertanto non risultano irregolarità nel procedimento di cognizione e non era necessaria nuova citazione; il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 484 cod.proc.pen.

    La regolare instaurazione del contraddittorio va verificata alla prima udienza dibattimentale indicata nel decreto di citazione; se il soggetto era presente a quella udienza, la condizione è soddisfatta.

  • art. 477 comma 3 cod.proc.pen.

    art. 477, comma 3, c.p.p.

    Gli avvisi orali dati in caso di prosecuzione del dibattimento sostituiscono le citazioni per coloro che sono già comparsi; la presenza iniziale facoltizza la prosecuzione anche se l'imputato si allontana o non si presenta alle udienze successive, salvo impedimenti debitamente comunicati.

  • art. 525 cod. proc. civ. (richiamato nei principi)

    art. 525 c.p.o. (richiamato nella giurisprudenza)

    Il principio citato richiede che la sentenza sia deliberata dagli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento, ma non implica che la mutazione della persona fisica del giudicante all'interno dello stesso ufficio imponga la rinnovazione del dibattimento o nuove comunicazioni all'imputato.

  • giurisprudenza: Sez. II n. 5996 del 22/01/2008, rv 239503

    Sez. II n. 5996/2008, rv 239503

    Conferma che la sostituzione del singolo magistrato nell'ambito dello stesso ufficio non compromette la validità del rinvio di udienza e non richiede la notifica della rinnovazione del dibattimento all'imputato o al difensore.

Massime di principio

  • La verifica della regolare instaurazione del contraddittorio si effettua alla prima udienza indicata nella citazione: la presenza iniziale dell'imputato vale, salvo successiva comunicazione di impedimento.
  • Se l'imputato è effettivamente presente alla prima udienza, gli avvisi orali di prosecuzione (art. 477, comma 3 c.p.p.) possono sostituire la necessità di nuove citazioni per le udienze successive.
  • La mera sostituzione della persona fisica del giudice nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario non comporta di per sé invalidità del procedimento né obbligo di rinnovare il dibattimento o le notificazioni.
  • Per contestare efficacemente la validità del giudicato occorre dimostrare che la sostituzione del giudice o la mancata citazione abbia effettivamente privato l'imputato della possibilità di partecipare o di esercitare le proprie difese.
  • La rinnovazione della citazione e la conseguente nuova verifica del contraddittorio sono necessarie solo se sia stato disposto formalmente un nuovo atto di chiamata o se emergano fatti che dimostrino l'assenza di conoscenza effettiva del procedimento da parte dell'imputato.
  • In sede esecutiva, i vizi del procedimento di cognizione sono rilevanti solo se incidono sulla formazione del titolo esecutivo in modo tale da renderlo inesistente o annullabile; la semplice mutazione del giudice non basta.

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