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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 494/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, censurando la motivazione per difetto, apparente, manifesta illogicità e contraddittorietà ex art. 275 c.p.p.; lamenta in particolare l'omessa considerazione del cosiddetto "tempo silente" (lunga distanza temporale tra i fatti del 2019 e l'applicazione della misura) e la mancata valutazione dell'adeguatezza degli arresti domiciliari, eventualmente con braccialetto elettronico, anche in luogo distante da quello della vicenda; deduce inoltre la mancata prova dell'attualità del pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Il Collegio conferma che non sussiste vizio motivazionale: il Tribunale ha correttamente applicato il principio secondo cui rileva il tempo trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura (non il cosiddetto tempo silente), ha rilevato l'assenza di nuovi elementi rispetto al provvedimento genetico, la gravità dei fatti e il ruolo determinante dell'imputato nel sodalizio. Ha inoltre motivato sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a salvaguardare le esigenze cautelari. Conseguentemente il ricorso è condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende; viene disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario e non è disposta la rimessione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 275 cod. proc. pen.

    art. 275, commi rilevanti

    Richiamata in relazione al contenuto della motivazione richiesta nei provvedimenti che dispongono misure cautelari; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale sia adeguata e che il ricorso non contenga censure specifiche valide

  • art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Rilevato il combinato disposto con art. 275 per la presunzione relativa sull'adeguatezza della misura carceraria per il reato contestato

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 274, comma 1, lett. c)

    Usata per definire il concetto di reati "della stessa specie" in tema di pericolo di reiterazione; la Corte precisa che rientrano anche fattispecie diverse ma di "uguaglianza di natura" rispetto al bene protetto e alle modalità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese e per l'eventuale condanna alla cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso

  • art. 94 disposizioni di attuazione del c.p.p.

    art. 94, commi 1, 1-bis e 1-ter

    Previsione procedurale di trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario e degli adempimenti conseguenti in caso di mancata rimessione in libertà

  • decreto-legge 28/10/2020 n.137 conv. legge 18/12/2020 n.176, art. 23 comma 8

    art. 23, comma 8 del d.l. n.137/2020

    Richiamata per la procedura di trattazione scritta in Cassazione (assenza di discussione orale) applicata al procedimento

Massime di principio

  • La valutazione del "tempo silente" (intervallo tra i fatti e l'azione giudiziaria) non è di per sé decisiva: ai fini della revoca/sostituzione della misura cautelare rileva primariamente il tempo trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura cautelare, salvo nuovi elementi che dimostrino l'attenuazione delle esigenze cautelari
  • Le censure generiche e cumulative sulla motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) sono inammissibili in Cassazione; è necessario formulare motivi specifici e distinti per ogni vizio denunciato
  • Per valutare l'attualità del pericolo di reiterazione non è richiesta la prova di occasioni concrete e immediate per commettere nuovi reati: è sufficiente una valutazione prognostica basata su modalità del fatto, personalità dell'imputato e contesto socio-ambientale, più approfondita quanto maggiore è la distanza temporale dai fatti
  • La misura degli arresti domiciliari e l'eventuale utilizzo di strumenti come il braccialetto elettronico devono essere esaminati e motivati specificamente dal giudice; la mera affermazione generica della loro adeguatezza o inadeguatezza non è sufficiente
  • Per ottenere la revoca o la sostituzione della custodia cautelare occorre allegare e dimostrare elementi nuovi e significativi rispetto al provvedimento di applicazione, tali da far ritenere venute meno o attenuate le esigenze cautelari
  • In caso di ricorso in Cassazione privo dei requisiti di specificità e concretezza si può subire non solo il rigetto ma anche la condanna al pagamento delle spese e, se ravvisata colpa nella proposizione dell'impugnazione, all'ammenda ex art. 616 c.p.p.
  • Le contestazioni sulla 'natura' dei reati ai fini della reiterazione devono considerare sia l'offesa al medesimo bene giuridico sia l'uguaglianza di natura nelle modalità esecutive; fattispecie diverse possono essere considerate della stessa specie se sostanzialmente omogenee

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