Cassazione Penale, Sentenza n. 494/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, censurando la motivazione per difetto, apparente, manifesta illogicità e contraddittorietà ex art. 275 c.p.p.; lamenta in particolare l'omessa considerazione del cosiddetto "tempo silente" (lunga distanza temporale tra i fatti del 2019 e l'applicazione della misura) e la mancata valutazione dell'adeguatezza degli arresti domiciliari, eventualmente con braccialetto elettronico, anche in luogo distante da quello della vicenda; deduce inoltre la mancata prova dell'attualità del pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Il Collegio conferma che non sussiste vizio motivazionale: il Tribunale ha correttamente applicato il principio secondo cui rileva il tempo trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura (non il cosiddetto tempo silente), ha rilevato l'assenza di nuovi elementi rispetto al provvedimento genetico, la gravità dei fatti e il ruolo determinante dell'imputato nel sodalizio. Ha inoltre motivato sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a salvaguardare le esigenze cautelari. Conseguentemente il ricorso è condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende; viene disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario e non è disposta la rimessione in libertà.
Norme richiamate
art. 275, commi rilevanti
Richiamata in relazione al contenuto della motivazione richiesta nei provvedimenti che dispongono misure cautelari; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale sia adeguata e che il ricorso non contenga censure specifiche valide
art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.
Rilevato il combinato disposto con art. 275 per la presunzione relativa sull'adeguatezza della misura carceraria per il reato contestato
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 274, comma 1, lett. c)
Usata per definire il concetto di reati "della stessa specie" in tema di pericolo di reiterazione; la Corte precisa che rientrano anche fattispecie diverse ma di "uguaglianza di natura" rispetto al bene protetto e alle modalità
Norma applicata per la condanna alle spese e per l'eventuale condanna alla cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso
art. 94 disposizioni di attuazione del c.p.p.
art. 94, commi 1, 1-bis e 1-ter
Previsione procedurale di trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario e degli adempimenti conseguenti in caso di mancata rimessione in libertà
decreto-legge 28/10/2020 n.137 conv. legge 18/12/2020 n.176, art. 23 comma 8
art. 23, comma 8 del d.l. n.137/2020
Richiamata per la procedura di trattazione scritta in Cassazione (assenza di discussione orale) applicata al procedimento
Massime di principio
- La valutazione del "tempo silente" (intervallo tra i fatti e l'azione giudiziaria) non è di per sé decisiva: ai fini della revoca/sostituzione della misura cautelare rileva primariamente il tempo trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura cautelare, salvo nuovi elementi che dimostrino l'attenuazione delle esigenze cautelari
- Le censure generiche e cumulative sulla motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) sono inammissibili in Cassazione; è necessario formulare motivi specifici e distinti per ogni vizio denunciato
- Per valutare l'attualità del pericolo di reiterazione non è richiesta la prova di occasioni concrete e immediate per commettere nuovi reati: è sufficiente una valutazione prognostica basata su modalità del fatto, personalità dell'imputato e contesto socio-ambientale, più approfondita quanto maggiore è la distanza temporale dai fatti
- La misura degli arresti domiciliari e l'eventuale utilizzo di strumenti come il braccialetto elettronico devono essere esaminati e motivati specificamente dal giudice; la mera affermazione generica della loro adeguatezza o inadeguatezza non è sufficiente
- Per ottenere la revoca o la sostituzione della custodia cautelare occorre allegare e dimostrare elementi nuovi e significativi rispetto al provvedimento di applicazione, tali da far ritenere venute meno o attenuate le esigenze cautelari
- In caso di ricorso in Cassazione privo dei requisiti di specificità e concretezza si può subire non solo il rigetto ma anche la condanna al pagamento delle spese e, se ravvisata colpa nella proposizione dell'impugnazione, all'ammenda ex art. 616 c.p.p.
- Le contestazioni sulla 'natura' dei reati ai fini della reiterazione devono considerare sia l'offesa al medesimo bene giuridico sia l'uguaglianza di natura nelle modalità esecutive; fattispecie diverse possono essere considerate della stessa specie se sostanzialmente omogenee
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