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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 485/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 22/06/2023 che disponeva il sequestro preventivo "diretto" di euro 829.443 e di un sequestro per equivalente su titoli, quote societarie, beni immobili e mobili riconducibili a Sandulli, indagato per il reato di peculato (art. 314 c.p.), per essersi appropriato di somme nell'esercizio della funzione di commissario liquidatore di una procedura di concordato preventivo. Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 627 c.p.p.) per motivazione apparente del provvedimento, sostenendo che il Tribunale si era limitato ad adeguarsi al dictum della Cassazione senza un concreto scrutinio dei presupposti del sequestro; e violazione dell'art. 157 c.p.p. sostenendo che non potevano essere posti sotto sequestro beni riferibili a condotte ormai prescritte.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla motivazione perché il Tribunale si è dovuto adeguare ai principi di diritto affermati dalla Cassazione (in particolare all'inquadramento del commissario liquidatore come pubblico ufficiale) e non poteva ignorare il dictum di annullamento. Quanto alla contestazione sulla prescrizione, la Corte ha ritenuto che la questione non fosse stata dedotta in sede di merito e che non potesse essere sollevata per la prima volta in Cassazione; inoltre ha ricordato che il riesame devolutivo impone al giudice del rinvio di valutare i presupposti della misura, ma non di affrontare nuovi profili fattuali non sollevati. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • decreto-legge n.137/2020, art. 23 comma 8

    art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    Ha autorizzato lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; richiamato in motivazione come regola procedurale rispetto alla celebrazione del procedimento.

  • codice penale, art. 314

    Il reato contestato è il peculato; la qualificazione della condotta contestata impone l'accertamento se il commissario liquidatore rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, questione ritenuta dalla Cassazione determinante.

  • codice di procedura penale, art. 627

    Invocato dal ricorrente come norma relativa ai vizi della motivazione del provvedimento impugnato; la Corte ha ritenuto che la critica alla motivazione fosse infondata perché il giudice del rinvio è vincolato ai principi di diritto stabiliti dalla sentenza di annullamento.

  • codice di procedura penale, art. 157

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che non potevano essere sequestrati beni riferibili a condotte prescritte; la Corte ha osservato che la questione della prescrizione non era stata dedotta nel giudizio di merito e non poteva essere sollevata per la prima volta in Cassazione.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'ammenda equitativamente determinata in euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Se la Cassazione annulla per violazione di legge e fissa un principio di diritto, il giudice del rinvio è vincolato ai principi e alle questioni di diritto decise dalla Cassazione e non può rimettere in discussione quei punti di diritto già definiti.
  • La qualificazione giuridica dell'agente (ad es. se riveste la qualità di pubblico ufficiale) è una questione di diritto che il giudice del rinvio deve considerare in conformità al dictum della Cassazione.
  • Questioni di fatto o argomentazioni non decisionali contenute nella motivazione della sentenza di Cassazione (passaggi argomentativi) non vincolano il giudice del rinvio nella stessa misura delle questioni di diritto e possono essere riaperte se rilevanti e non già decise.
  • In sede di impugnazione delle misure cautelari reali, il tribunale del riesame deve valutare i presupposti della misura in modo autonomo, ma non è tenuto ad esaminare nuovi profili fattuali o deduzioni (es. prescrizione) se non espressamente proposte nelle antecedenti sedi di merito.
  • Le censure sollevate per la prima volta in Cassazione con riguardo a fatti o elementi non dedotti prima sono, di regola, inammissibili.

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