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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 481/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente censura: 1) la revoca dell'ordinanza di ammissione dell'esame dell'imputato dopo che era stato dichiarato irreperibile e successivamente reperito e notificato, sostenendo che il processo avrebbe dovuto essere rinviato per consentire l'esame; 2) la nullità per omessa notifica del verbale alla persona offesa al fine di permetterle di manifestare la volontà di rimettere la querela; 3) l'omessa pronuncia sull'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (circostanza attenuante speciale) e sulla concessione dei "doppi benefici" di legge (riduzioni/preclusioni di pene), richiesti dalla difesa

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha rigettato come manifestamente infondato. Motivazioni principali: 1) la revoca dell'ordinanza di ammissione dell'esame era legittima perché, pur essendo cessata la condizione di irreperibilità, l'imputato non è comparso né ha giustificato l'assenza con un legittimo impedimento; il comportamento volontario di non partecipazione ha giustificato la revoca; 2) non era necessario avvisare la persona offesa ai sensi della disciplina transitoria (art. 12, comma 2, d.lgs. 36/2018) perché la persona offesa aveva già manifestato la volontà di punizione presentando querela; 3) il mancato esame dell'applicazione dell'art. 131-bis e dei doppi benefici è giustificato dal fatto che la difesa non aveva formulato richieste adeguate e motivate in sede d'appello e non aveva affrontato i presupposti relativi a precedenti ostativi, per cui il silenzio del giudice non è censurabile. Conseguenze economiche: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    norma richiamata in relazione ai motivi nuovi introdotti in cassazione; il Collegio prende atto dell'inserimento di motivi nuovi ma li ritiene comunque connessi e inammissibili se non fondati

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con modificazioni)

    norma che consente la trattazione con contraddittorio scritto in determinati casi; qui richiamata per il procedimento senza trattazione orale

  • art. 12, comma 2, d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36

    disciplina transitoria sull'avviso alla persona offesa per l'esercizio della querela nei procedimenti pendenti: la Corte interpreta che l'avviso non si applica se la persona offesa ha già manifestato la volontà di punizione mediante querela, per evitare una rimessione in termini

  • art. 131-bis cod. pen.

    circostanza attenuante speciale (patteggiamento e riforme penali correlate): la Corte osserva che l'applicazione richiede richiesta e valutazione motivata; l'assenza di una richiesta adeguata in appello legittima il silenzio del giudice

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma che prevede la condanna al pagamento delle spese processuali e somme alla Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; qui applicata per liquidare le somme dovute dal ricorrente

  • art. 124 cod. pen. (richiamato implicitamente)

    riferimento al termine per la presentazione della querela: la Corte distingue la manifestazione di volontà già intervenuta dalla necessità di nuovo avviso

Massime di principio

  • La revoca dell'ordinanza di ammissione dell'esame dell'imputato è legittima se, cessata l'irreperibilità, l'imputato non si presenta in udienza né giustifica l'assenza con un impedimento legittimo: l'inerzia volontaria può comportare la perdita dell'opportunità probatoria.
  • Se la persona offesa ha già manifestato la volontà di perseguire (ha presentato querela), le norme transitorie che prevedono un avviso per l'eventuale esercizio della querela non operano a riaprire termini o a richiedere nuovo avviso: non sempre l'assenza di un ulteriore avviso costituisce vizio.
  • Il mancato esame da parte del giudice di questioni favorevoli (es. art. 131-bis o benefici) può essere giustificato se la difesa non formula richieste chiare, motivate e specifiche in grado di innescare l'obbligo di valutazione; la censura per 'silenzio' richiede che il vizio sia stato effettivamente allegato e che la parte abbia posto il problema in modo congruo in sede di gravame.
  • I motivi aggiunti in cassazione non possono supplire a vizi radicali dei motivi originari quando tra essi sussiste un vincolo inscindibile: le questioni devono essere sollevate tempestivamente e connessamente all'impugnazione principale.
  • In caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato, il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme in favore della Cassa delle ammende; valutare benefìci e rischi prima della proposizione del ricorso.

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