Cassazione Penale, Sentenza n. 481/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente censura: 1) la revoca dell'ordinanza di ammissione dell'esame dell'imputato dopo che era stato dichiarato irreperibile e successivamente reperito e notificato, sostenendo che il processo avrebbe dovuto essere rinviato per consentire l'esame; 2) la nullità per omessa notifica del verbale alla persona offesa al fine di permetterle di manifestare la volontà di rimettere la querela; 3) l'omessa pronuncia sull'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (circostanza attenuante speciale) e sulla concessione dei "doppi benefici" di legge (riduzioni/preclusioni di pene), richiesti dalla difesa
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha rigettato come manifestamente infondato. Motivazioni principali: 1) la revoca dell'ordinanza di ammissione dell'esame era legittima perché, pur essendo cessata la condizione di irreperibilità, l'imputato non è comparso né ha giustificato l'assenza con un legittimo impedimento; il comportamento volontario di non partecipazione ha giustificato la revoca; 2) non era necessario avvisare la persona offesa ai sensi della disciplina transitoria (art. 12, comma 2, d.lgs. 36/2018) perché la persona offesa aveva già manifestato la volontà di punizione presentando querela; 3) il mancato esame dell'applicazione dell'art. 131-bis e dei doppi benefici è giustificato dal fatto che la difesa non aveva formulato richieste adeguate e motivate in sede d'appello e non aveva affrontato i presupposti relativi a precedenti ostativi, per cui il silenzio del giudice non è censurabile. Conseguenze economiche: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)
Norme richiamate
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
norma richiamata in relazione ai motivi nuovi introdotti in cassazione; il Collegio prende atto dell'inserimento di motivi nuovi ma li ritiene comunque connessi e inammissibili se non fondati
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con modificazioni)
norma che consente la trattazione con contraddittorio scritto in determinati casi; qui richiamata per il procedimento senza trattazione orale
art. 12, comma 2, d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36
disciplina transitoria sull'avviso alla persona offesa per l'esercizio della querela nei procedimenti pendenti: la Corte interpreta che l'avviso non si applica se la persona offesa ha già manifestato la volontà di punizione mediante querela, per evitare una rimessione in termini
art. 131-bis cod. pen.
circostanza attenuante speciale (patteggiamento e riforme penali correlate): la Corte osserva che l'applicazione richiede richiesta e valutazione motivata; l'assenza di una richiesta adeguata in appello legittima il silenzio del giudice
art. 616 cod. proc. pen.
norma che prevede la condanna al pagamento delle spese processuali e somme alla Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; qui applicata per liquidare le somme dovute dal ricorrente
art. 124 cod. pen. (richiamato implicitamente)
riferimento al termine per la presentazione della querela: la Corte distingue la manifestazione di volontà già intervenuta dalla necessità di nuovo avviso
Massime di principio
- La revoca dell'ordinanza di ammissione dell'esame dell'imputato è legittima se, cessata l'irreperibilità, l'imputato non si presenta in udienza né giustifica l'assenza con un impedimento legittimo: l'inerzia volontaria può comportare la perdita dell'opportunità probatoria.
- Se la persona offesa ha già manifestato la volontà di perseguire (ha presentato querela), le norme transitorie che prevedono un avviso per l'eventuale esercizio della querela non operano a riaprire termini o a richiedere nuovo avviso: non sempre l'assenza di un ulteriore avviso costituisce vizio.
- Il mancato esame da parte del giudice di questioni favorevoli (es. art. 131-bis o benefici) può essere giustificato se la difesa non formula richieste chiare, motivate e specifiche in grado di innescare l'obbligo di valutazione; la censura per 'silenzio' richiede che il vizio sia stato effettivamente allegato e che la parte abbia posto il problema in modo congruo in sede di gravame.
- I motivi aggiunti in cassazione non possono supplire a vizi radicali dei motivi originari quando tra essi sussiste un vincolo inscindibile: le questioni devono essere sollevate tempestivamente e connessamente all'impugnazione principale.
- In caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato, il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme in favore della Cassa delle ammende; valutare benefìci e rischi prima della proposizione del ricorso.
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