Cassazione Penale, Sentenza n. 479/2024 del 08/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 633 c.p.; il difensore deduceva violazione di legge (art. 152 c.p.) sostenendo che il reato si sarebbe estinto per remissione tacita di querela, in quanto il querelante non si sarebbe presentato all'udienza dell'11 maggio 2018 e alla successiva, fatto che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere interpretato come volontà di rimettere la querela e imporre la declaratoria di improcedibilità del reato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la remissione tacita della querela si configura solo quando il querelante, previamente ed espressamente avvertito che la sua mancata comparizione sarebbe stata interpretata come rinuncia, non si presenti all'udienza. Nel caso concreto, sebbene la prima citazione fosse stata effettuata "con diffida", la seconda citazione (del 23 novembre 2018, successiva al rinvio per adesione all'astensione dei difensori) non conteneva il necessario avviso; pertanto la mancata comparizione successiva non poteva essere considerata remissione tacita. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 633 cod. pen.
Norma del reato per il quale la ricorrente era stata condannata; la decisione si limita a richiamarla come titolo di accusa senza riformularne il contenuto sostanziale.
art. 152 cod. pen.
Richiamata dal ricorrente come base per la doglianza sulla remissione della querela; la Corte valuta la presunta applicazione della remissione tacita e conclude che non sussisteva per carenza del necessario avviso al querelante.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Richiamato per motivare lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; rilevante soltanto in ordine alla forma del procedimento davanti alla Corte.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per determinare la sanzione pecuniaria di euro 3.000.
Massime di principio
- La remissione tacita della querela richiede che il querelante sia stato previamente ed espressamente avvertito che la sua mancata comparizione sarebbe stata interpretata come rinuncia: senza tale avviso la mancata comparizione non vale a estinguere il reato.
- L'avviso deve essere somministrato nella citazione effettiva cui poi segue l'assenza: se la citazione viene rinnovata senza ripetere l'avvertimento, l'assenza successiva non può essere automaticamente intesa come remissione tacita.
- In sede di impugnazione in Cassazione, vizi formali o procedurali relativi alla remissione tacita possono condurre all'inammissibilità del ricorso se non emergono elementi idonei a integrare la volontà di rimettere la querela.
- Chi intenda far valere la remissione tacita deve assicurarsi che nel procedimento di primo grado sia stato verbalizzato e provato l'avviso al querelante; la documentazione della diffida/avvertimento è determinante.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e l'obbligo di versamenti alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rischio economico prima di proporre impugnazioni manifestamente infondate o procedimentalmente viziate.
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