Cassazione Penale, Sentenza n. 482/2024 del 08/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Unico motivo dedotto: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648 c.p. (ricettazione). Il ricorrente contestava che la condotta materiale non fosse provata con sufficiente certezza, sostenendo che il possesso del ciclomotore non poteva essere attribuito a Tiralongo dato che il mezzo è stato rinvenuto successivamente nella disponibilità di altra persona e che l'elemento soggettivo (la consapevolezza dell'illiceità) era stato desunto impropriamente solo dal mancato chiarimento fornito dall'imputato sulla provenienza del bene.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo il motivo manifestamente infondato: la doglianza si risolveva in una rinnovata valutazione di merito delle prove già esaminate dai giudici di appello, i quali avevano motivato congruamente la responsabilità per il reato di ricettazione (anche in relazione al possesso temporaneo). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiesta di trattazione orale non proposta; il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. con mod.)
Previsione della requisitoria scritta e disciplina connessa al contraddittorio scritto; la Procura generale ha prodotto requisitoria scritta chiedendo l'inammissibilità.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti nella enunciazione del motivo nel ricorso per cassazione: il motivo è stato esposto nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
art. 648 cod. pen.
Norma che incrimina la ricettazione; applicata nella sentenza con il principio che anche il possesso temporaneo del bene di provenienza delittuosa può integrare la condotta materiale e che l'elemento soggettivo può essere desunto dalle circostanze, ivi compresa la mancata spiegazione fornita dall'imputato.
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è competente a sindacare in via primaria la valutazione delle prove svolta dai giudici di merito: un motivo che si risolve in una rinnovata valutazione del fatto è frequentemente dichiarato inammissibile o infondato.
- Il reato di ricettazione può essere integrato anche da una detenzione temporanea del bene; non è necessario che il possesso sia esclusivo o duraturo.
- L'elemento soggettivo (consapevolezza della provenienza delittuosa) può essere dedotto dalle circostanze e dalla condotta dell'imputato, compresa l'assenza di una spiegazione credibile sulla provenienza del bene.
- Il fatto che il bene sia rinvenuto in un momento successivo nella disponibilità di altra persona non esclude automaticamente la responsabilità di chi lo aveva posseduto prima: in tali casi è decisiva la valutazione complessiva delle prove e dei tempi di detenzione.
- Nel proporre ricorso per cassazione è necessario illustrare vizi di diritto o gravi vizi di motivazione con argomentazioni mirate; non è sufficiente riproporre contestazioni di merito già decise in grado d'appello.
- In situazioni analoghe alla difesa conviene documentare e provare la provenienza lecita del bene (prove d'acquisto, testimoni, spiegazioni coerenti) per evitare che il silenzio o l'assenza di giustificazione sia interpretata contro l'imputato.
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