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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 484/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per tentata estorsione. Giovanni Consalvo denunciava: (1) carenza assoluta di motivazione da parte della Corte territoriale nel valutare i fatti e la credibilità della persona offesa; (2) violazione dell'art. 521 c.p.p. per avere i giudici riconosciuto un'aggravante (la circostanza delle "più persone riunite", art. 628, terzo comma, n. 1 c.p.) non menzionata nel capo d'imputazione. Salvatore Garofalo proponeva un unico motivo parallelo: vizio di motivazione e violazione dell'art. 521 c.p.p. per il riconoscimento della medesima aggravante non contestata formalmente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Per Consalvo: il primo motivo (presunta mancanza di motivazione) è stato ritenuto aspecifico e manifestamente infondato, attinente alla valutazione di merito rimessa al giudice di merito; il secondo motivo (riguardo all'aggravante non menzionata) è stato dichiarato non scrutinabile per tardività poiché non era stato dedotto in sede d'appello. Per Garofalo: il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte d'appello aveva descritto i fatti in modo tale da integrare la "contestazione in fatto" dell'aggravante delle più persone riunite, rendendo possibile l'esercizio della difesa. Confermata dunque la sussistenza dell'aggravante e la fondatezza della motivazione di merito. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla richiesta di svolgimento dell'udienza orale (richiesta formale delle parti); utilizzata in ordine alle procedure d'udienza, non sostanziale nel merito.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti per censurare il riconoscimento di un'aggravante non indicata nell'imputazione; la Corte di Cassazione ha richiamato il principio che l'imputato non può essere sorpreso da una circostanza aggravante non prospettata in modo da garantire il diritto di difesa, salvo che la descrizione 'in fatto' contenga tutti gli elementi costitutivi della circostanza aggravante (contestazione in fatto).

  • art. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen.

    Norma sostanziale che configura l'aggravante della commissione del reato 'in più persone riunite'. La Corte ha ritenuto integrata l'aggravante sulla base della descrizione fattuale che indicava la partecipazione consapevole e contemporanea di più persone.

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.; art. 609, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamate per il principio per cui in cassazione non possono essere dedotte questioni non prospettate nei motivi di appello: la Corte ha escluso l'esame di censure non sollevate in appello (tardività o carenza di deduzione in grado di appello).

  • art. 609, comma 1 cod. proc. pen.; art. 581, comma 1, lett. c) e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamate in riferimento ai limiti e ai requisiti formali dei motivi di ricorso (indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto) e alla delimitazione dell'oggetto di cognizione della Corte di legittimità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti.

Massime di principio

  • La "contestazione in fatto" è ammissibile: un'aggravante non richiede sempre la menzione formale dell'articolo se l'imputazione descrive, nei fatti, tutti gli elementi costitutivi della circostanza aggravante; in tal caso il diritto di difesa è ritenuto rispettato.
  • Questioni nuove o non sollevate in appello (grado precedente) sono in linea di principio inammissibili in Cassazione: per poter essere esaminate devono essere state dedotte in sede di gravame, salvo vizi rilevabili d'ufficio.
  • Le censure generiche sulla motivazione che ripropongono una diversa ricostruzione dei fatti sono difficilmente accolte in Cassazione quando la motivazione di merito risulti completa e coerente; la Corte di legittimità limita il controllo alla correttezza dell'applicazione del diritto e alla circoscritta verifica della motivazione prescritta dagli artt. di rito.
  • La qualificazione di un fatto come aggravante richiede attenzione: se l'aggravante dipende da elementi valutativi non immediatamente percepibili, l'imputazione deve esplicitarli; se si tratta di comportamenti materiali descrivibili, la loro enunciazione fattuale può essere sufficiente.
  • In presenza di "doppia conforme" (motivazioni di primo e secondo grado allineate), la Cassazione legge congiuntamente le sentenze di merito come un unico corpo decisionale, rafforzando la presunzione di correttezza della valutazione probatoria.
  • La difesa deve sollevare tempestivamente in appello tutte le questioni cruciali (es. vizi dell'imputazione relativi ad aggravanti) per non perdere la possibilità di dedurle in Cassazione.

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