Cassazione Penale, Sentenza n. 483/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Federica Buscemi contro la sentenza di primo grado che l'aveva condannata per il reato di cui all'art. 642, secondo comma, c.p. I motivi di cassazione: 1) omissione della declaratoria di estinzione del reato per remissione della querela validamente depositata prima dell'udienza di secondo grado; 2) censura sulla presunta mancanza di firma digitale sull'atto di appello (art. 24 d.lgs. 137/2020), mentre la firma risultava presente sulla prima pagina con data e ora.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso con riferimento al primo, assorbente motivo. Ha ritenuto che la querela fosse stata rimessa e validamente accettata prima della pronuncia di appello, sicché la condizione di procedibilità era venuta meno e il reato si è estinto. In conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato e ha condannato l'imputata al pagamento delle spese processuali, in assenza di diverso accordo tra le parti.
Norme richiamate
art. 642, secondo comma, cod. pen.
delitto per il quale l'imputata era stata condannata in primo grado
indica il reato contestato (appropriazione indebita aggravata o altra fattispecie richiamata dall'articolo); usato ai fini dell'inquadramento sostanziale del procedimento
art. 152, terzo comma, cod. pen.
norma relativa agli effetti della remissione della querela
la remissione della querela, validamente accettata, estingue il reato: la Corte di legittimità ha ritenuto applicabile la causa estintiva e ha dichiarato l'estinzione
art. 24, comma 6 sexies, d.lgs. 137/2020
disciplina delle forme di costituzione di parte e dei requisiti degli atti trasmessi via PEC (firma digitale)
la Corte d'appello aveva dichiarato l'appello inammissibile per presunta mancanza di firma digitale sull'atto inviato via PEC; in cassazione tale censura è stata ritenuta, alla meglio, infondata o comunque assorbita dall'effetto estintivo della remissione
disposizioni richiamate sul procedimento trattato con contraddittorio scritto e sulla non richiesta della trattazione orale
regole procedurali che stabiliscono la possibile trattazione del ricorso con contraddittorio scritto quando non richiesta la trattazione orale; in questo procedimento la trattazione è stata scritta
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
limiti nell'enunciazione dei motivi di ricorso per la sentenza motivata
ha imposto che i motivi siano stati enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione della decisione
giurisprudenza (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini)
precedente che afferma che la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità
principio applicato dalla Corte: la remissione di querela estingue il reato anche in presenza di motivi di inammissibilità dell'appello e prevale su essi; la Cassazione deve rilevarlo d'ufficio se il ricorso è tempestivo
Massime di principio
- La remissione della querela, se validamente depositata e accettata prima della formazione della decisione di impugnazione, estingue il reato e deve essere rilevata anche dal giudice di legittimità; ciò può portare ad annullamento della sentenza senza rinvio.
- L'intervenuta estinzione del reato prevale su eventuali profili di inammissibilità dell'impugnazione: questioni formali sull'atto di impugnazione (es. firma digitale) possono diventare irrilevanti se sopravviene una causa estintiva.
- Il ricorso per cassazione deve essere tempestivo: perché la remissione sopravvenuta produca effetto estintivo rilevabile in cassazione, il ricorso deve essere stato presentato nei termini tali da consentire la valutazione della sopravvenuta causa estintiva.
- Anche se il reato si estingue, il giudice di legittimità può comunque pronunciare sulle spese processuali, imputandole secondo quanto previsto e salvo diverso accordo tra le parti.
- Le contestazioni formali relative alla trasmissione telematica e firma digitale vanno valutate sul merito, ma non impediscono l'applicazione di cause estintive sopravvenute; pertanto, in casi analoghi, è fondamentale verificare prima l'esistenza di sopravvenienze che estinguono il processo.
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