Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 483/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Federica Buscemi contro la sentenza di primo grado che l'aveva condannata per il reato di cui all'art. 642, secondo comma, c.p. I motivi di cassazione: 1) omissione della declaratoria di estinzione del reato per remissione della querela validamente depositata prima dell'udienza di secondo grado; 2) censura sulla presunta mancanza di firma digitale sull'atto di appello (art. 24 d.lgs. 137/2020), mentre la firma risultava presente sulla prima pagina con data e ora.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso con riferimento al primo, assorbente motivo. Ha ritenuto che la querela fosse stata rimessa e validamente accettata prima della pronuncia di appello, sicché la condizione di procedibilità era venuta meno e il reato si è estinto. In conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato e ha condannato l'imputata al pagamento delle spese processuali, in assenza di diverso accordo tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 642, secondo comma, cod. pen.

    delitto per il quale l'imputata era stata condannata in primo grado

    indica il reato contestato (appropriazione indebita aggravata o altra fattispecie richiamata dall'articolo); usato ai fini dell'inquadramento sostanziale del procedimento

  • art. 152, terzo comma, cod. pen.

    norma relativa agli effetti della remissione della querela

    la remissione della querela, validamente accettata, estingue il reato: la Corte di legittimità ha ritenuto applicabile la causa estintiva e ha dichiarato l'estinzione

  • art. 24, comma 6 sexies, d.lgs. 137/2020

    disciplina delle forme di costituzione di parte e dei requisiti degli atti trasmessi via PEC (firma digitale)

    la Corte d'appello aveva dichiarato l'appello inammissibile per presunta mancanza di firma digitale sull'atto inviato via PEC; in cassazione tale censura è stata ritenuta, alla meglio, infondata o comunque assorbita dall'effetto estintivo della remissione

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. e art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)

    disposizioni richiamate sul procedimento trattato con contraddittorio scritto e sulla non richiesta della trattazione orale

    regole procedurali che stabiliscono la possibile trattazione del ricorso con contraddittorio scritto quando non richiesta la trattazione orale; in questo procedimento la trattazione è stata scritta

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    limiti nell'enunciazione dei motivi di ricorso per la sentenza motivata

    ha imposto che i motivi siano stati enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione della decisione

  • giurisprudenza (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini)

    precedente che afferma che la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità

    principio applicato dalla Corte: la remissione di querela estingue il reato anche in presenza di motivi di inammissibilità dell'appello e prevale su essi; la Cassazione deve rilevarlo d'ufficio se il ricorso è tempestivo

Massime di principio

  • La remissione della querela, se validamente depositata e accettata prima della formazione della decisione di impugnazione, estingue il reato e deve essere rilevata anche dal giudice di legittimità; ciò può portare ad annullamento della sentenza senza rinvio.
  • L'intervenuta estinzione del reato prevale su eventuali profili di inammissibilità dell'impugnazione: questioni formali sull'atto di impugnazione (es. firma digitale) possono diventare irrilevanti se sopravviene una causa estintiva.
  • Il ricorso per cassazione deve essere tempestivo: perché la remissione sopravvenuta produca effetto estintivo rilevabile in cassazione, il ricorso deve essere stato presentato nei termini tali da consentire la valutazione della sopravvenuta causa estintiva.
  • Anche se il reato si estingue, il giudice di legittimità può comunque pronunciare sulle spese processuali, imputandole secondo quanto previsto e salvo diverso accordo tra le parti.
  • Le contestazioni formali relative alla trasmissione telematica e firma digitale vanno valutate sul merito, ma non impediscono l'applicazione di cause estintive sopravvenute; pertanto, in casi analoghi, è fondamentale verificare prima l'esistenza di sopravvenienze che estinguono il processo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.