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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30011/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Nel corso di una procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promossa da un istituto di credito per il recupero di un credito di circa 38.000 euro, il giudice dell'esecuzione, su istanza della debitrice ai sensi dell'art. 483 c.p.c., ha vietato il cumulo con una precedente espropriazione presso terzi già avviata dalla stessa creditrice e ha ordinato la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Il tribunale, decidendo sull'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla banca ex art. 617 c.p.c., ha confermato il provvedimento ritenendo abusivo il cumulo perché non sorretto da un ragionevole interesse del creditore, in quanto finalizzato solo ad aumentare le spese a carico della debitrice e non a garantire una più celere soddisfazione del credito. La banca ha quindi ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione dell'art. 483 c.p.c. e dell'art. 2740 c.c.; con il secondo, nullità della sentenza per motivazione mancante o illogica ex art. 132 c.p.c.; con il terzo, nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. in punto spese del procedimento cautelare. La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi, assorbito il terzo, e ha affermato che il cumulo dei mezzi espropriativi è di regola lecito e che l'abuso può essere ravvisato solo se il debitore dimostri specifiche circostanze che escludano in modo sicuro la possibilità di una più rapida o probabile soddisfazione del credito; nel caso concreto, invece, non era stata fornita tale prova, né il solo aggravio di spese né l'incertezza sull'esito della seconda procedura bastavano a fondare l'abusività.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della banca, ha cassato la sentenza del Tribunale di Ancona e, decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla banca contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione. Di conseguenza ha revocato il provvedimento che aveva vietato il cumulo tra espropriazione immobiliare ed espropriazione presso terzi. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio, comprese quelle della fase davanti al giudice dell'esecuzione, per la novità delle questioni trattate. In ragione della natura meramente rescindente dell'opposizione agli atti esecutivi, ha rimesso al giudice dell'esecuzione, erroneamente dichiarata improcedibile, l'adozione degli ulteriori provvedimenti necessari per dare seguito alla procedura.

Norme richiamate

  • art. 483 c.p.c.

    Il cumulo dei mezzi di espropriazione è in linea di principio consentito; la limitazione su istanza del debitore ha carattere eccezionale e richiede la prova di un abuso, ravvisabile solo quando il sacrificio del debitore non sia giustificato da un ragionevole interesse del creditore.

  • art. 2740 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 483 c.p.c. a sostegno della legittimazione del creditore a perseguire l'integrale soddisfazione del proprio credito sui beni del debitore.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza di merito è stata censurata per motivazione assente, insufficiente o illogica, perché non ha spiegato in modo coerente perché il cumulo fosse abusivo.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stata invocata come norma sul vizio di violazione di legge per la dedotta errata applicazione dell'art. 483 c.p.c. e dell'art. 2740 c.c.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È stata invocata per le nullità della sentenza, sia per vizio di motivazione sia per asserita violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per il preteso omesso esame della domanda o questione sulle spese del procedimento cautelare, motivo poi assorbito.

  • artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso in Cassazione.

  • art. 617 c.p.c.

    È la norma che disciplina l'opposizione agli atti esecutivi proposta contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale e per le conclusioni del pubblico ministero.

Massime di principio

  • Il cumulo, anche successivo, di diversi mezzi di espropriazione è, di regola, legittimo ed espressione dell'interesse del creditore a conseguire una soddisfazione più rapida e più probabile del proprio credito.
  • L'abuso del cumulo dei mezzi espropriativi può essere riconosciuto solo in via eccezionale, quando il debitore dimostri circostanze concrete e specifiche da cui risulti con certezza la sicura inutilità o infruttuosità della pluralità di azioni esecutive.
  • Non bastano, per fondare l'abusività, né l'ordinario aggravio di spese che accompagna il cumulo delle procedure né la mera incertezza sull'esito o sulla durata della seconda esecuzione, perché tali elementi sono fisiologici in ogni processo esecutivo.
  • In tema di riparto dell'onere probatorio, non spetta al creditore dimostrare la certezza della maggiore utilità del cumulo, ma al debitore provare la sicura esclusione della possibilità di ottenerne un vantaggio concreto.
  • L'assegnazione di un credito futuro periodico non equivale a immediata e integrale soddisfazione del credito, ma produce effetti solo nei limiti e al momento dell'effettivo pagamento del terzo pignorato.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveProve
RamiEsecuzioniProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della prova

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