Cassazione Penale, Ordinanza n. 29420/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello. I primi quattro motivi contestano la motivazione sul riconoscimento dei reati di truffa e di sostituzione di persona, assumendo la mancanza di adeguata risposta ai rilievi difensivi. Viene inoltre censurata la quantificazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche. La Corte rileva che le doglianze sui primi due reati riproducono in modo pedissequo i motivi di appello senza confrontarsi con le ragioni poste dalla sentenza impugnata a base del rigetto, e quindi difettano di specificità. Quanto alla sostituzione di persona, la condotta è ritenuta integrata perché, secondo la sentenza di primo grado richiamata, l'imputato si era presentato alle persone offese come "Giuseppe", fratello di un terzo soggetto, attribuendosi un nome falso. I motivi su pena e attenuanti generiche sono reputati inammissibili perché la Corte d'appello aveva applicato la pena nel minimo edittale e aveva motivato congruamente sul mancato riconoscimento del beneficio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto i primi motivi generici e meramente ripetitivi delle censure d'appello, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata; ha inoltre rilevato che il reato di sostituzione di persona risultava pienamente integrato dai fatti accertati. Anche le doglianze sulla pena e sulle attenuanti generiche sono state giudicate inammissibili perché la Corte territoriale aveva già applicato il minimo edittale e fornito motivazione adeguata sul diniego delle attenuanti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
L'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici, con puntuale confronto con le argomentazioni della decisione impugnata; la mera riproposizione delle censure di appello determina inammissibilità per difetto di specificità.
È richiamato nel contesto dei motivi di ricorso che contestano la sussistenza del delitto di truffa, ma la Corte non entra nel merito oltre a rilevare la genericità della censura.
Il riferimento è al delitto di sostituzione di persona, ritenuto integrato perché l'imputato si era attribuito un nome falso.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente i motivi di appello, senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata e senza indicare specificamente gli errori di diritto o di fatto dedotti.
- La funzione dell'impugnazione richiede una critica argomentata del provvedimento: il ricorso deve contenere un confronto puntuale con la motivazione della sentenza censurata, altrimenti non assolve al requisito essenziale di specificità.
- Il reato di sostituzione di persona è integrato quando il soggetto si attribuisce consapevolmente un'identità personale falsa nei confronti della persona offesa, così ingenerando un falso convincimento sulla propria identità.
- Sono inammissibili le doglianze sulla pena e sul diniego delle attenuanti generiche quando la sentenza impugnata abbia già applicato la pena nel minimo edittale e abbia fornito una motivazione non manifestamente illogica sul mancato riconoscimento del beneficio.
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