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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49722/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso denunciava: (1) violazione di legge e vizio di motivazione contestando la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, con riferimento alla circostanza che il ricorrente aveva in passato intestato autovetture a terzi per motivi connessi al precedente cognome (Hudorovich) e l'assenza di provvedimenti di prevenzione patrimoniale; (2) domanda, in subordine, che in caso di conferma della condanna si disponesse il rinvio alla Corte d'appello per valutare la sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 20-bis d.lgs. n.150/2022.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura evocativa di non consentite riletture del fatto e manifestamente infondata: essendo presente una "doppia conforme" (sentenza di primo grado e di appello concordi), il sindacato di legittimità è limitato al controllo della logicità e completezza della motivazione e non alla riconsiderazione del materiale probatorio. Il secondo motivo è stato considerato inammissibile perché introduceva istanze estranee alla fase di legittimità e perché la richiesta in materia di sostituzione della pena era proposta per la prima volta in cassazione, non essendo stata sollevata in appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamata come norma sul concorso di persone nel reato: la condanna è stata pronunciata anche in relazione alla partecipazione all'illecito insieme ad altri; la cassazione non ha ritenuto ammissibile il riesame del rilievo fattuale collegato a questa configurazione.

  • art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 356

    Norma richiamata come fattispecie di reato connessa alla materia delle intestazioni fittizie di beni (o altra fattispecie richiamata nel provvedimento di merito); la valutazione dell'applicabilità è rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se motivazione logica e coerente è presente.

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Norma procedurale prevedente la possibilità di trattazione senza udienza pubblica con il contraddittorio scritto: qui applicata perché le parti non hanno chiesto la trattazione orale.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con mod.)

    Richiamato in relazione alla requisitoria scritta del Pubblico Ministero e alle modalità di trattazione con contraddittorio scritto introdotte dalla normativa emergenziale; utilizzato per la disciplina del procedimento in Cassazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di cassazione di limitare l'enunciazione dei motivi nei limiti strettamente necessari per la motivazione: qui usata per delimitare il contenuto della relazione e della motivazione.

  • art. 20-bis d.lgs. n.150/2022

    Norma che disciplina la possibilità di sostituire la pena detentiva con lavoro di pubblica utilità: la Corte ha ritenuto che la richiesta di applicazione dovesse essere proposta in sede di merito e non poteva essere introdotta per la prima volta in cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato: applicata per irrogare l'onere pecuniario di euro 3.000.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione dei fatti: contestazioni attinenti alla ricostruzione fattuale o alla valutazione delle prove devono essere sollevate e motivate nei gradi di merito; in cassazione è possibile solo il controllo di legittimità sulla logicità e completezza della motivazione.
  • La cosiddetta "doppia conforme" (sentenza di primo grado e di appello concordi nella motivazione e nei criteri valutativi) rende ancora più difficile ottenere un sindacato di merito in Cassazione.
  • Questioni sostanziali nuove o rimedi che incidono sulla determinazione della pena (es. richiesta di misure alternative come lavoro di pubblica utilità) vanno proposte tempestivamente nei gradi di merito; introdurle per la prima volta in cassazione le rende inammissibili.
  • Le istanze procedurali e le richieste inerenti misure alternative alla detenzione devono essere adeguatamente sollevate e motivate nel processo di appello, altrimenti il silenzio del giudice di secondo grado è giustificato e non può essere rimproverato in cassazione.
  • Quando le parti non richiedono la trattazione orale, il procedimento può essere trattato con contraddittorio scritto ai sensi delle norme emergenziali e del codice di procedura penale; la requisitoria scritta del P.G. può concludere per l'inammissibilità del ricorso.
  • Un ricorso dichiarato inammissibile o manifestamente infondato può comportare la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende: valutare con attenzione la fondatezza e l'ammissibilità del motivo prima di proporre ricorso.

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