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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13710/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza della Corte di appello di Venezia del 07/07/2023 che aveva confermato la condanna di primo grado per i reati di cui agli artt. 648 e 474 c.p. (detenzione ai fini di commercio di capi con marchi contraffatti), aggravati da recidiva specifica e reiterata. Il difensore ha dedotto un unico motivo processuale: inosservanza della norma processuale (art. 178, comma 1, lett. c, c.p.p.) per non avere la Corte tenuto conto delle conclusioni scritte depositate il 05/07/2023, cioè due giorni prima dell'udienza camerale del 07/07/2023, anziché entro il termine di cinque giorni previsto dalla disciplina emergenziale (art. 23-bis, comma 4, d.l. 28/10/2020 n.137, conv. L. 176/2020). Il difensore era stato nominato precedentemente e la comunicazione del verbale e del decreto di citazione in appello era avvenuta il 02/05/2023.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Ha ritenuto che il termine di cinque giorni per il deposito delle conclusioni, previsto dalla disciplina emergenziale per il giudizio cartolare d'appello, abbia natura perentoria e che la memoria depositata oltre tale termine (presentata due giorni prima dell'udienza) debba essere considerata tardiva e non esaminata. Per ciò ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente come base di nullità per inosservanza di una norma processuale; la Corte valuta il caso alla luce del mancato rispetto dei termini per il deposito delle conclusioni.

  • art. 23-bis, comma 4, d.l. 28/10/2020 n.137, conv. con modificazioni dalla L. 18/12/2020 n.176

    Prevede il termine di cinque giorni antecedenti l'udienza per il deposito delle conclusioni della difesa nel giudizio cartolare d'appello durante la disciplina emergenziale; la Corte ha interpretato tale termine come perentorio, essenziale per garantire il contraddittorio e la valutazione giudiziale.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137

    Richiamato a titolo di parallelismo giurisprudenziale: anche in Cassazione il termine del quinto giorno per il deposito di memorie è stato ritenuto perentorio e le memorie oltre termine sono considerate tardive.

  • artt. 610 e 611 c.p.p.

    Norme sul procedimento in camera di consiglio e sui termini di deposito delle memorie difensive (quindici giorni) la cui inosservanza è stata interpretata dalla giurisprudenza come motivo per non prendere in esame memorie tardive; la pronuncia si richiama a questo orientamento per rafforzare la perentorietà del termine in sede di udienza cartolare.

  • art. 648 e art. 474 c.p.

    Norme sostanziali richiamate in relazione ai capi di imputazione: detenzione ai fini di commercio di beni con marchi contraffatti e reati connessi (il ricorrente era stato condannato sulla base di tali fattispecie, aggravate dalla recidiva).

Massime di principio

  • Nei procedimenti d'appello celebrati secondo la disciplina emergenziale (giudizio cartolare) il termine perentorio di deposito delle conclusioni (cinque giorni antecedenti l'udienza) deve essere rigorosamente rispettato: memorie depositate oltre il termine possono non essere esaminate e causare l'inammissibilità del ricorso.
  • La semplice nomina di un nuovo difensore non prolunga automaticamente i termini processuali: se una scadenza perentoria è già fissata, il difensore deve tempestivamente chiedere il rinvio o adempiere entro il termine stabilito.
  • Se si rischia di non rispettare un termine perentorio, è opportuno chiedere subito al giudice il differimento/termine perentorio o l'ammissione dell'atto tardivo motivando un'impedimento rilevante e documentandolo; senza provvedimento del giudice la tardività è rischiosa.
  • Quando si contesta la mancata considerazione di atti difensivi per violazione di termini processuali, occorre dimostrare che il mancato esame ha effettivamente leso il diritto di difesa; tuttavia, ove la giurisprudenza ritenga il termine perentorio, tale dimostrazione può risultare difficoltosa.
  • Verificare sempre se la disciplina emergenziale richiamata sia ancora applicabile al caso concreto (periodi normativi diversi possono modificare termini e regole procedurali) e, in presenza di dubbi, sollecitare chiarimenti o provvedimenti del giudice di merito.

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