Cassazione Penale, Sentenza n. 23741/2023 del 31/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato gli arresti domiciliari applicati il 7/11/2022 per il reato ex art. 74 D.P.R. 9/10/1990 n. 309 (T.U. stupefacenti). La ricorrente deduceva violazioni di legge e vizio motivazionale: contestava i 'gravi indizi di colpevolezza' ritenuti dal giudice di merito, sostenendo che le intercettazioni fossero state interpretate in modo distorto e avessero portata neutra, senza riscontri individualizzanti. Sosteneva che la sua condotta si sarebbe dovuta qualificare al più come mero favoreggiamento personale verso Giuseppe Marsalone (legame sentimentale) e non come intraneità stabile al sodalizio, anche alla luce delle dichiarazioni del presunto fornitore calabrese (Brancatisano) che l'ha descritta presente in auto ma non interfacciata con i fornitori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la conferma della misura cautelare, ricostruendo il sodalizio dedito al traffico di cocaina, hashish e marijuana a Palermo (giugno 2019 - ottobre 2020), la sua organizzazione gerarchica, l'esistenza di mezzi e base logistica (la struttura "Big Sport") e il ruolo di direttive e approvvigionamento svolto da soggetti quali Marsalone (classi '76 e '72). Quanto a Grazia Pace, il Tribunale aveva motivato che ella operava stabilmente nel sodalizio in posizione subordinata, fornendo contributi logistico-informativi ed esecutivi, curando rapporti e comunicazioni con i fornitori calabresi e coadiuvando il sistema di "staffetta" per il trasporto dello stupefacente. La Cassazione ha richiamato il limite del sindacato in sede di legittimità (nessuna rivalutazione dei fatti o delle intercettazioni salvo travisamento incontestabile) e ha ritenuto manifestamente infondata la prospettazione alternativa della ricorrente. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'erogazione di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti), art. 74
Norma sostanziale contestata quale titolo di reato (traffico di stupefacenti); la misura cautelare è stata applicata per fatti riconducibili a questa disposizione
Codice di procedura penale, art. 173, comma 1, disp. att.
Limite formale alla enunciazione dei motivi in ricorso (motivazione ridotta ai limiti necessari per la decisione)
Codice di procedura penale, art. 273
Disciplina dei 'gravi indizi di colpevolezza'; la Corte ricorda che in Cassazione è sindacabile l'accertamento della gravità indiziaria solo se vi è violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione
Codice di procedura penale, art. 274
Riferimento alle esigenze cautelari; in combinato disposto con l'art. 273 per valutare la legittimità delle misure personali
Codice di procedura penale, art. 292
Elenca i requisiti formali dell'ordinanza cautelare; il riesame verifica la loro presenza ma la Cassazione controlla la correttezza della motivazione nei limiti di legge
Codice di procedura penale, art. 546 (modello di motivazione richiamato)
Modello strutturale di motivazione cui la decisione del giudice del riesame deve ispirarsi, mutatis mutandis, nelle misure cautelari
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente l'irrogazione di ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per infliggere la somma di euro 3.000
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, in materia di misure cautelari personali, non procede a una revisione di merito dei fatti: è sindacabile solo se vi è violazione di legge o manifesta illogicità/mancanza della motivazione
- Le decisioni del giudice del riesame devono seguire lo schema motivazionale previsto dalle norme e motivare adeguatamente l'esistenza dei gravi indizi e il ruolo dell'indagato; l'assenza di tale confronto può essere motivo di censura, ma va specificamente dimostrata
- L'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito; in Cassazione è ammessa la diversa interpretazione solo se è dimostrabile un travisamento della prova decisivo e incontrovertibile
- Censure che si limitano a proporre una lettura alternativa degli elementi già valutati dal giudice di merito sono inammissibili: il ricorrente deve indicare profili di illegittimità o manifesta illogicità della motivazione
- Chi impugna in Cassazione una conferma di misura cautelare deve confrontarsi espressamente con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata e non limitarsi ad affermazioni generiche; l'omesso confronto con la motivazione costituisce motivo di inammissibilità
- La presentazione di ricorsi palesemente infondati può comportare sanzioni economiche (spese e ammende) a carico del ricorrente
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