Cassazione Civile, Ordinanza n. 38888/2021 del 07/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dal recupero di compensi professionali richiesti da un avvocato per l'attività svolta in favore di due clienti in un precedente giudizio di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. relativo a un immobile promesso in vendita da una società poi fallita. Il professionista aveva agito monitoriamente per ottenere il pagamento di euro 7.259,04; il decreto ingiuntivo era stato opposto dai clienti, i quali sostenevano di avere già versato un acconto di euro 1.000,00, contestavano la congruità del compenso, deducevano che il legale non avrebbe dovuto riassumere il giudizio in sede extrafallimentare nei confronti del curatore ma agire nel concorso fallimentare, e lamentavano il mancato esercizio corretto dell'azione relativa ai vizi dell'immobile e alla domanda di ammissione al passivo. Il Tribunale revocava il decreto ma condannava gli opponenti al pagamento del residuo compenso e rigettava la domanda risarcitoria. In appello, la Corte territoriale dichiarava l'impugnazione inammissibile ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. I ricorrenti censuravano in Cassazione: 1) la violazione dell'art. 72 l.fall. per avere il legale scelto una riassunzione extrafallimentare che, secondo loro, non avrebbe recato utilità; 2) la violazione degli artt. 2697 c.c., 99 e 112 c.p.c., 52, 56 e 95 l.fall., contestando la possibilità di far valere in compensazione il credito da vizi dell'immobile fuori dal passivo e negando la conversione dell'actio quanti minoris in eccezione; 3) la violazione dell'art. 2233 c.c. perché il giudice di merito avrebbe attribuito rilievo vincolante al parere del Consiglio dell'Ordine sulla parcella; 4) contro l'ordinanza d'appello, la violazione dell'art. 348-ter c.p.c. per asserita tardività della declaratoria di inammissibilità e per asserita ultrapetizione, poiché l'appellato aveva chiesto il rigetto e non l'inammissibilità.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi e li ha entrambi rigettati. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale secondo cui la riassunzione extrafallimentare dell'azione ex art. 2932 c.c. contro il curatore era la scelta idonea a preservare l'opponibilità alla massa della futura sentenza traslativa, alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla priorità della trascrizione della domanda e della sentenza rispetto al fallimento. Ha inoltre confermato che la pretesa relativa ai vizi dell'immobile poteva essere mantenuta nel giudizio riassunto come eccezione di compensazione, senza necessità di insinuazione al passivo, poiché il credito opposto in compensazione, se fondato su fatto genetico anteriore al fallimento, è spendibile nel giudizio promosso dalla curatela per il credito contrattuale. Ha respinto il terzo motivo perché non coglieva la ratio della sentenza di merito, che aveva valorizzato anche la genericità delle contestazioni. Quanto al ricorso contro l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., ha escluso violazioni del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e ha chiarito che l'ordinanza di inammissibilità è ricorribile per cassazione solo per vizi propri; nel caso concreto ha accertato che essa era stata emessa prima dell'inizio della trattazione, in coerenza con l'art. 348-ter c.p.c. Ha quindi condannato i ricorrenti alle spese di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base del ricorso per decreto ingiuntivo azionato dal professionista
indicato come fase del precedente giudizio in cui sarebbe subentrato il nuovo difensore
azione di esecuzione specifica del contratto preliminare, la cui riassunzione extrafallimentare è stata ritenuta corretta e utile alla tutela del trasferimento dell'immobile
la Corte conferma che il curatore non può sciogliersi dal preliminare con effetto verso il promissario acquirente quando la domanda ex art. 2932 c.c. sia stata trascritta prima del fallimento e accolta con sentenza trascritta
richiamati per escludere la necessità di insinuare al passivo, in via di domanda, il credito da vizi dell'immobile fatto valere come eccezione nel giudizio di compensazione
la trascrizione della sentenza di accoglimento prevale sull'iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese
consente la compensazione tra debiti verso il fallimento e crediti verso il fallito, anche se l'accertamento della liquidità intervenga dopo, purché il fatto genetico del credito sia anteriore al fallimento
i requisiti di liquidità ed esigibilità possono risultare al momento della pronuncia giudiziale, pur a fronte di fatto genetico anteriore al fallimento
richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non accoglie la censura
richiamati nel motivo di ricorso, ma la Corte esclude la violazione processuale denunciata
richiamato dai ricorrenti nel tentativo di sostenere la necessità dell'accertamento concorsuale
richiamato in tema di compenso professionale; la censura è respinta perché la sentenza di merito si fondava anche sulla genericità delle contestazioni e non sul solo parere del consiglio dell'ordine
consente la declaratoria di inammissibilità dell'appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento
l'ordinanza di inammissibilità va pronunciata prima dell'inizio della trattazione; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto rispettato
art. 111 Cost.
la Corte richiama il limite di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. ai soli vizi propri di legge processuale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
giustifica il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio promosso dalla curatela per il recupero di un credito del fallito, il convenuto può opporre in compensazione un proprio controcredito verso il fallimento senza dover necessariamente proporre domanda di insinuazione al passivo, quando l'eccezione sia diretta solo a neutralizzare la pretesa attrice.
- Ai fini dell'art. 56 l.fall., la compensabilità richiede che il fatto genetico del controcredito sia anteriore alla dichiarazione di fallimento; la liquidità e l'esigibilità possono essere accertate anche successivamente in sede giudiziale.
- Nel conflitto tra preliminare trascritto, domanda ex art. 2932 c.c. e fallimento del promittente venditore, la riassunzione del giudizio contro il curatore in sede extrafallimentare può costituire la scelta processuale corretta per preservare l'opponibilità alla massa della futura sentenza traslativa.
- La censura di violazione di legge deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: se il giudice di merito fonda la decisione anche su un'autonoma ragione non aggredita specificamente, il motivo è destinato al rigetto.
- L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. è censurabile in cassazione solo per vizi propri e solo nei limiti dei vizi processuali previsti dalla legge; non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se il giudice dichiara inammissibile l'appello anziché rigettarlo nel merito.
- Il parere del consiglio dell'ordine sulla liquidazione del compenso professionale non assume, di per sé, efficacia vincolante nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale rileva la complessiva valutazione della pretesa creditoria e delle contestazioni mosse dalla parte obbligata.
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