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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49234/2022 del 27/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 19/07/2022 che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del 10/06/2022 con cui il G.i.p. aveva disposto la custodia cautelare in carcere per plurime ipotesi di cessione di sostanze stupefacenti (capo g)–o)). Il ricorrente, tramite difensore, denunciava violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari e nell'adeguatezza della misura, richiamando la sua ampia collaborazione dopo l'arresto, la volontà di intraprendere un percorso di disintossicazione (richiesta di essere preso in carico dal SERT e opzione per percorso comunitario), la dichiarata volontà di recidere i legami con ambienti criminali e l'esistenza di una pena patteggiata di quattro anni per altri fatti. Si lamentava inoltre l'assenza di motivazione rispetto al mancato esame del pericolo di inquinamento probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e ha rigettato le censure. Ha ritenuto adeguatamente motivata l'ordinanza impugnata, valorizzando la concretezza e l'intensità delle esigenze specialpreventive: l'attività di spaccio su larga scala e reiterata, provata da dichiarazioni degli assuntori, centinaia di telefonate con acquirenti, uso di utenze dedicate, interscambiabilità dei ruoli e rapporti con altri soggetti (ZEKHNINI, MASTRONIMICO) nonché condotte violente del ricorrente. Tali elementi hanno portato alla conclusione che misure meno afflittive non erano idonee; la presunta collaborazione del ricorrente è stata ritenuta recessiva rispetto al quadro indiziario. L'omesso esame specifico del pericolo di inquinamento probatorio non è stato ritenuto nullificante, poiché il pericolo di reiterazione ha assunto valenza assorbente. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e non è disposta la remissione in libertà; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 89 cod. proc. pen. (richiamato)

    Richiamato come disciplina delle misure alternative o di disciplina delle misure cautelari gradate; la Corte e il Tribunale hanno ritenuto, in concreto, non applicabili le disposizioni di cui all'art. 89 per l'attuale situazione, in quanto le esigenze specialpreventive (pericolo di reiterazione su ampia scala) richiedono la custodia in carcere

  • art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa agli adempimenti comunicativi a seguito del provvedimento; la Corte ha ordinato alla cancelleria di eseguire le comunicazioni previste in caso di mancata remissione in libertà

Massime di principio

  • La semplice dichiarazione di collaborazione o l'annuncio di voler intraprendere un percorso terapeutico non sono di per sé sufficienti a escludere la sussistenza delle esigenze cautelari quando gli indizi di gravità e il rischio di reiterazione siano concreti, intensi e dimostrati da elementi oggettivi (telefonate, dichiarazioni di assuntori, modalità organizzative).
  • Il giudice valuta globalmente il quadro indiziario: elementi come l'uso di utenze dedicate, l'ampiezza e la continuità dell'attività di spaccio, l'interscambiabilità di ruoli e il coinvolgimento di terzi rendono meno idonee le misure cautelari 'graduabili' rispetto alla custodia in carcere.
  • La mancata trattazione specifica di un requisito (per esempio il pericolo di inquinamento probatorio) non determina automaticamente la nullità dell'ordinanza se il giudice ha motivato in modo congruo su esigenze assorbenti (es. pericolo di reiterazione) che giustificano la misura.
  • In sede di impugnazione è essenziale produrre e documentare tempestivamente elementi concreti e verificabili che dimostrino l'effettiva e duratura volontà di collaborare o di intraprendere percorsi terapeutici, perché tali elementi possano concorrere in modo decisivo alla valutazione delle esigenze cautelari.
  • La Cassazione verifica in particolare la motivazione del giudice di merito: ove questa sia congrua e fondatamente ancorata a elementi oggettivi di pericolo di reiterazione o di pericolosità, il ricorso per cassazione volto ad ottenere la sostituzione della misura è destinato a essere rigettato.

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