Cassazione Penale, Ordinanza n. 20028/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché i motivi sono non consentiti in sede di legittimità, in quanto ripetitivi di censure già disattese nei giudizi di merito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., seguono le statuizioni accessorie previste dalla legge.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di legittimità riguarda il ricorso proposto nell'interesse di un imputato avverso la decisione della Corte di appello di Trieste. Dal testo emerge che la difesa aveva riproposto censure già esaminate e respinte nei gradi di merito. In particolare, i motivi miravano a sostenere la non punibilità del fatto per la pretesa applicabilità dell'art. 49 c.p. e, in subordine, della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte rileva che tali doglianze sono meramente riproduttive di questioni già vagliate con argomentazioni corrette e logicamente coerenti dai giudici di merito, e che non introducono un valido profilo di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato dalla difesa per sostenere la non punibilità del fatto; la Corte ne esclude la rilevanza nel caso concreto.
Invocato per chiedere il riconoscimento della particolare tenuità del fatto; la Corte ritiene non applicabile la causa di non punibilità.
Richiamato per la conseguenza processuale dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione di merito sia giuridicamente corretta, coerente e priva di manifeste illogicità.
- La deduzione della non punibilità ex art. 49 c.p. deve confrontarsi con una motivazione di merito specifica e non può essere riproposta in cassazione come mera reiterazione di argomenti difensivi già respinti.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è configurabile quando i giudici di merito abbiano escluso, con motivazione immune da vizi logici, la ricorrenza dei relativi presupposti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
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