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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32206/2025 del 29/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore d'ufficio dell'imputato ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto contro una sentenza di condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Il ricorso ha dedotto violazione di legge processuale, sostenendo che gli adempimenti richiesti dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. non sarebbero obbligatori oppure potrebbero essere sanati successivamente alla proposizione dell'impugnazione. Il tema centrale è quindi la validità della declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specifico mandato ad impugnare ed elezione di domicilio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha affermato che l'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. richiede espressamente, a pena di inammissibilità, che lo specifico mandato ad impugnare e l'elezione di domicilio per le notificazioni siano compiuti con l'atto di impugnazione. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-quater, c.p.p.

    specifico mandato ad impugnare ed elezione di domicilio per le notificazioni debbano essere compiuti con l'atto d'impugnazione ed a pena d'inammissibilità dello stesso

    Gli adempimenti formali indicati dalla norma devono essere presenti nell'atto di impugnazione; il loro mancato compimento comporta l'inammissibilità dell'impugnazione e non è sufficiente un’integrazione successiva.

  • art. 337 c.p.

    È richiamato come uno dei reati oggetto della sentenza di condanna impugnata.

  • artt. 582-585 c.p.

    Sono richiamati come norme incriminatrici relative al reato di lesioni personali aggravate oggetto della sentenza di condanna impugnata.

  • Corte Cost. n. 186/2000

    È richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità senza assenza di colpa, è dovuta la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel regime dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., lo specifico mandato ad impugnare e l'elezione di domicilio per le notificazioni sono requisiti necessari dell'atto di impugnazione e devono risultare contestualmente al suo deposito, a pena di inammissibilità.
  • La mancanza degli adempimenti formali richiesti per l'impugnazione non può essere sanata con integrazioni successive se la norma prevede espressamente la sanzione dell'inammissibilità.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per ragioni non imputabili a una causa di assenza di colpa, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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