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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18534/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, affermando che le doglianze erano non consentite perché riferite a motivi rinunciati o comunque estranee ai limiti del sindacato ammesso sulla sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della corte di appello pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. su istanza di concordato in appello. Ha dedotto vizio di motivazione per la mancata, o comunque insufficiente, pronuncia sulla declaratoria di non punibilità ex art. 129 c.p.p. e ex art. 131-bis c.p., nonché sulla eventuale applicazione della pena pecuniaria sostitutiva prevista dalla l. 689/1981. La Corte ha rilevato che tali censure esulano dal perimetro dei motivi consentiti avverso la sentenza resa a seguito di concordato in appello, essendo proponibili solo doglianze sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del Procuratore generale e sulla difformità della decisione rispetto al contenuto concordato.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza resa su concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per censure inerenti alla formazione del consenso, al consenso del Procuratore generale e alla corrispondenza tra decisione e concordato; non sono ammesse doglianze su motivi rinunciati o estranei a tale perimetro.

  • art. 610 c.p.p.

    Consente alla Corte di dichiarare senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato come oggetto di censura, ma la relativa doglianza è stata ritenuta non proponibile nel giudizio di legittimità avverso sentenza ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato come profilo di motivazione dedotto dal ricorrente; la Corte ha escluso che tali questioni possano essere esaminate perché fuori dal perimetro dei motivi consentiti.

  • l. 689/1981

    Richiamata in relazione all'eventuale applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché estranea ai motivi deducibili.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di appello resa a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per questioni attinenti alla validità del consenso prestato, al consenso del Procuratore generale e alla corrispondenza tra il provvedimento e l'accordo intervenuto.
  • Non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni relative a motivi rinunciati con il concordato in appello, né altre censure che esulino dal perimetro tipico del rimedio.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione dell'art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • Il richiamo a cause di non punibilità o a profili del trattamento sanzionatorio non rende di per sé ammissibile il ricorso quando la sentenza impugnata è stata resa su concordato in appello e tali questioni non rientrano tra i motivi consentiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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