Cassazione Penale, Ordinanza n. 37264/2025 del 14/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato impugnava la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della condanna di primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione uno dei capi e rideterminato la pena finale in anni 2 e mesi 1 di reclusione per plurimi reati di cui all'art. 8 del d.lgs. 74/2000, in continuazione ex art. 81 cpv. c.p. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., sostenendo l'erroneità dell'affermazione di un suo concorso nel dolo dell'autore materiale del fatto. Con il secondo motivo lamentava la violazione dell'art. 133 c.p. per eccessività della pena, ritenuta sproporzionata. In memoria difensiva chiedeva l'accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che esso si limitasse a riproporre, in modo pedissequo, censure già esaminate e disattese nei precedenti gradi di merito, senza sviluppare una critica specifica e argomentata; ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nei reati a dolo specifico solo eventualmente plurisoggettivi, il dolo del concorrente può essere generico, essendo sufficiente la consapevolezza dell'altrui condotta illecita e un contributo causalmente efficiente. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, perché la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere rivista in cassazione se la motivazione richiami i criteri dell'art. 133 c.p. e la pena sia comunque prossima al minimo edittale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata per i capi oggetto di condanna; la decisione non ne esamina il contenuto tipico, ma si concentra sui profili di concorso nel dolo e sulla pena.
richiamato per indicare la continuazione tra i reati contestati.
parametro dedotto per censurare violazione di legge e vizio di motivazione.
criterio legale di commisurazione della pena cui il giudice deve attenersi; la Corte ribadisce che la motivazione può essere sintetica se la pena è congrua e vicina al minimo edittale.
richiamato insieme all'art. 133 c.p. quale parametro della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena.
fondamento della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare, senza nuovi argomenti o elementi, doglianze già proposte in appello e puntualmente respinte dal giudice di merito.
- Nei reati a dolo specifico solo eventualmente plurisoggettivi, il concorrente esterno può rispondere anche con dolo generico: è sufficiente la consapevolezza dell'illiceità della condotta altrui, purché il suo contributo atipico abbia efficacia causale nella consumazione del reato.
- La censura sul concorso morale o materiale nell'altrui reato non è fondata se mira solo a sovrapporre una diversa lettura del fatto a quella già motivatamente accolta dai giudici di merito.
- La determinazione della pena è espressione di discrezionalità del giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per manifesta illogicità, arbitrarietà o totale carenza di motivazione; è sufficiente il richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p. quando la pena sia contenuta nei limiti della normalità edittale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi è assenza di colpa nella sua proposizione, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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