Cassazione Civile, Ordinanza n. 00804/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla riqualificazione, ex art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, della cessione dell'intera partecipazione in una società a responsabilità limitata come cessione indiretta di azienda. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente, ritenendo nullo l'avviso per omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 10-bis del d.P.R. n. 131/1986, assumendo che l'Ufficio avesse contestato un abuso del diritto. In Cassazione l'Agenzia ha impugnato tale decisione; il contribuente ha resistito con controricorso e ha anche proposto ricorso incidentale. Nel corso del giudizio, il contribuente ha chiesto di avvalersi della definizione agevolata della controversia prevista dall'art. 5 della L. n. 130/2022, richiamando il pagamento eseguito da una coobbligata e l'assenza di diniego dell'Ufficio nel termine di legge, chiedendo quindi la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto che una coobbligata aveva presentato domanda di definizione agevolata della lite tributaria ai sensi dell'art. 5 della L. n. 130/2022, effettuando il pagamento dovuto, e che l'Agenzia delle Entrate non aveva notificato alcun diniego nel termine previsto. Ha quindi ritenuto sussistenti i presupposti per estendere gli effetti della definizione agevolata anche al coobbligato ricorrente incidentale e ha dichiarato l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate e non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato, poiché tale misura non opera nei casi di estinzione per definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
norma richiamata quale base della riqualificazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro, nella specie cessione della totalità delle quote come cessione indiretta d'azienda
art. 10-bis d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato dal giudice di merito come norma che impone il contraddittorio endoprocedimentale quando l'amministrazione contesti un abuso del diritto
art. 1306, secondo comma, cod. civ.
evocato per chiedere l'estensione del giudicato favorevole formatosi nei confronti di altri coobbligati
art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130
disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie; la Corte afferma che, in assenza di diniego tempestivo e in presenza del pagamento dovuto, la lite si estingue e gli effetti si estendono anche al coobbligato per il medesimo titolo
art. 5, comma 12, della legge 31 agosto 2022, n. 130
base normativa della declaratoria di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere
art. 5, comma 5, della legge 31 agosto 2022, n. 130
prevede che le spese restino a carico di chi le ha anticipate
testo unico dell'imposta di registro, richiamato nel contesto della controversia
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 settembre 2022, prot. n. 356446/2022
richiamato per l'interpretazione del termine entro cui può essere notificato il diniego della definizione agevolata
Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2023, n. 27529
precedente conforme richiamato sulla estinzione per definizione agevolata
Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2023, n. 29218
precedente conforme richiamato sulla estinzione per definizione agevolata
Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420
richiamata per affermare che il doppio contributo unificato non si applica ai casi di estinzione per definizione agevolata
Massime di principio
- La presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia tributaria, accompagnata dal pagamento dell'importo dovuto e in assenza di diniego notificato nel termine previsto, determina l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
- Gli effetti della definizione agevolata possono estendersi al coobbligato per il medesimo titolo, quando la lite riguarda il medesimo rapporto impositivo e la disciplina speciale lo consenta.
- La misura del raddoppio del contributo unificato non è applicabile quando il giudizio si chiude con estinzione per definizione agevolata, poiché essa opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- Le spese processuali, nelle controversie estinte per definizione agevolata, restano a carico di chi le ha anticipate secondo la previsione speciale della disciplina sulla chiusura delle liti fiscali.
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