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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00804/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla riqualificazione, ex art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, della cessione dell'intera partecipazione in una società a responsabilità limitata come cessione indiretta di azienda. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente, ritenendo nullo l'avviso per omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 10-bis del d.P.R. n. 131/1986, assumendo che l'Ufficio avesse contestato un abuso del diritto. In Cassazione l'Agenzia ha impugnato tale decisione; il contribuente ha resistito con controricorso e ha anche proposto ricorso incidentale. Nel corso del giudizio, il contribuente ha chiesto di avvalersi della definizione agevolata della controversia prevista dall'art. 5 della L. n. 130/2022, richiamando il pagamento eseguito da una coobbligata e l'assenza di diniego dell'Ufficio nel termine di legge, chiedendo quindi la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha preso atto che una coobbligata aveva presentato domanda di definizione agevolata della lite tributaria ai sensi dell'art. 5 della L. n. 130/2022, effettuando il pagamento dovuto, e che l'Agenzia delle Entrate non aveva notificato alcun diniego nel termine previsto. Ha quindi ritenuto sussistenti i presupposti per estendere gli effetti della definizione agevolata anche al coobbligato ricorrente incidentale e ha dichiarato l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate e non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato, poiché tale misura non opera nei casi di estinzione per definizione agevolata.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    norma richiamata quale base della riqualificazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro, nella specie cessione della totalità delle quote come cessione indiretta d'azienda

  • art. 10-bis d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    richiamato dal giudice di merito come norma che impone il contraddittorio endoprocedimentale quando l'amministrazione contesti un abuso del diritto

  • art. 1306, secondo comma, cod. civ.

    evocato per chiedere l'estensione del giudicato favorevole formatosi nei confronti di altri coobbligati

  • art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130

    disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie; la Corte afferma che, in assenza di diniego tempestivo e in presenza del pagamento dovuto, la lite si estingue e gli effetti si estendono anche al coobbligato per il medesimo titolo

  • art. 5, comma 12, della legge 31 agosto 2022, n. 130

    base normativa della declaratoria di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere

  • art. 5, comma 5, della legge 31 agosto 2022, n. 130

    prevede che le spese restino a carico di chi le ha anticipate

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    testo unico dell'imposta di registro, richiamato nel contesto della controversia

  • provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 settembre 2022, prot. n. 356446/2022

    richiamato per l'interpretazione del termine entro cui può essere notificato il diniego della definizione agevolata

  • Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2023, n. 27529

    precedente conforme richiamato sulla estinzione per definizione agevolata

  • Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2023, n. 29218

    precedente conforme richiamato sulla estinzione per definizione agevolata

  • Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420

    richiamata per affermare che il doppio contributo unificato non si applica ai casi di estinzione per definizione agevolata

Massime di principio

  • La presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia tributaria, accompagnata dal pagamento dell'importo dovuto e in assenza di diniego notificato nel termine previsto, determina l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
  • Gli effetti della definizione agevolata possono estendersi al coobbligato per il medesimo titolo, quando la lite riguarda il medesimo rapporto impositivo e la disciplina speciale lo consenta.
  • La misura del raddoppio del contributo unificato non è applicabile quando il giudizio si chiude con estinzione per definizione agevolata, poiché essa opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
  • Le spese processuali, nelle controversie estinte per definizione agevolata, restano a carico di chi le ha anticipate secondo la previsione speciale della disciplina sulla chiusura delle liti fiscali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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