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Sentenza

Sentenza del 31/05/2016 n. 11322 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia aveva recuperato un credito d’imposta di 37.744 euro, comprensivo di interessi e sanzioni, ritenendo insussistenti i presupposti della L. n. 388/2000 per le agevolazioni relative agli investimenti in aree svantaggiate. La società contestava la decisione della Commissione tributaria regionale della Puglia, che aveva confermato il rigetto del ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale di Bari: lamentava omessa o insufficiente motivazione, difetti nella motivazione dell’avviso e del processo verbale di constatazione, nonché omessa pronuncia su due censure d’appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza del momento di sintesi richiesto dall’art. 366-bis c.p.c.; il secondo e il terzo per inidoneità dei quesiti, che non censuravano la sentenza impugnata e chiedevano un controllo diretto sul processo verbale, non autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. Il quarto è stato ritenuto generico e diretto, in sostanza, a ottenere una rivalutazione di merito. Il quinto e il sesto sono stati dichiarati inammissibili perché i quesiti erano inidonei e contraddittori: pur denunciando error in procedendo, le censure riguardavano la motivazione; inoltre, la sentenza regionale aveva esaminato e respinto ciascun motivo d’appello, quindi non vi era omessa pronuncia. È rimasto fermo il recupero del credito d’imposta. La società è stata condannata a rimborsare all’Agenzia delle Entrate 2.800 euro di spese, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Il primo motivo di ricorso è inammissibile per mancanza del momento di sintesi prescritto dall'art. 366 bis c.p.c..

    La censura per omessa motivazione è inammissibile se manca il momento di sintesi richiesto dalla norma, necessario a individuare il fatto controverso e decisivo e il vizio denunciato.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19

    atto procedimentale insuscettibile di controllo giurisdizionale diretto non rientrando tra gli atti impugnabili elencati nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19

    Il processo verbale di constatazione, in quanto atto procedimentale non incluso nell’elenco degli atti impugnabili, non può essere sottoposto a impugnazione o controllo giurisdizionale diretto; le relative contestazioni vanno rivolte contro l’atto impositivo impugnabile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità occorre formulare le censure rispettando i requisiti processuali previsti per ciascun vizio: quesiti o momenti di sintesi generici, inidonei o contraddittori possono comportare l’inammissibilità senza esame del merito.
  • La censura deve confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata e indicare in modo puntuale l’errore attribuito al giudice; non è sufficiente chiedere alla Corte una nuova valutazione diretta degli atti o delle questioni di merito.
  • Un atto procedimentale non autonomamente impugnabile, come il processo verbale di constatazione, non è oggetto di ricorso diretto: i suoi eventuali vizi possono essere fatti valere contestando l’atto impositivo che ne recepisce o utilizza i contenuti.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando la sentenza, pur senza rispondere separatamente a ogni argomento, contiene una decisione che rigetta espressamente le singole censure.

Testo integrale

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