Cassazione Civile, Ordinanza n. 14304/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio di opposizione all'intimazione di pagamento relativo alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada. Il Tribunale di Napoli aveva dichiarato inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.lgs. 150/2011, dell'art. 113, comma 2, c.p.c. e dell'art. 339 c.p.c., sostenendo che la controversia, rientrando nella competenza del giudice di pace come opposizione all'esecuzione, dovesse essere decisa secondo diritto e non secondo equità. La Corte rileva che il primo motivo è manifestamente fondato e assorbente; il secondo motivo resta assorbito e non viene esaminato nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli in persona di diverso magistrato, demandando al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il decisum si fonda sul principio secondo cui, per le opposizioni all'intimazione di pagamento relative a sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, la decisione deve essere resa secondo diritto e non secondo equità, con conseguente erroneità della declaratoria di inammissibilità dell'appello fondata sul diverso presupposto.
Norme richiamate
per i criteri di competenza per materia relativi all'opposizione all'intimazione di pagamento per sanzioni amministrative da violazioni del codice della strada, la controversia rientra nella cognizione del giudice di pace e deve essere decisa secondo diritto
la decisione non è resa secondo equità ma secondo diritto nei casi richiamati dalla disciplina speciale
la declaratoria di inammissibilità dell'appello basata sulla natura equitativa della decisione di primo grado è errata quando la causa deve essere decisa secondo diritto
richiamato nel procedimento camerale per la trattazione della controversia
art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.
richiamato per la definizione camerale sulla base della proposta del relatore
Massime di principio
- Nelle opposizioni all'intimazione di pagamento relative a sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, quando la controversia è attribuita alla competenza del giudice di pace, la decisione deve essere assunta secondo diritto e non secondo equità.
- Se il primo giudice ha pronunciato in un ambito che richiede la decisione secondo diritto, non è corretta la declaratoria di inammissibilità dell'appello fondata sull'assunto opposto.
- Quando un motivo di ricorso investe in modo decisivo la qualificazione del regime decisorio applicabile alla controversia, l'eventuale ulteriore motivo resta assorbito.
- La cassazione con rinvio è conseguenza appropriata quando l'errore di diritto investe la qualificazione del regime di decisione e richiede un nuovo esame da parte del giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14185/2022 del 05/05/2022
- ordinanza_civile · 5 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14186/2022 del 05/05/2022
- ordinanza_civile · 5 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14187/2022 del 05/05/2022
- ordinanza_civile · 5 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14193/2022 del 05/05/2022
- ordinanza_civile · 5 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14194/2022 del 05/05/2022
- ordinanza_civile · 5 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14195/2022 del 05/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →