Cassazione Penale, Sentenza n. 43621/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che confermava la responsabilità penale: entrambi per distrazione di somme dalla società Calzaturificio La Nuova Pantera (art. 110 c.p., 216, comma 1, n.1, in relazione all'art. 222 legge fall.), per distrazione complessiva di euro 59.818,16; inoltre la sola Giammaria per aver aggravato il dissesto omettendo di dichiarare il fallimento (art. 217, comma 1, n.4, in relazione all'art. 222 legge fall.). Le censure in cassazione contestano (1) la ritenuta distrazione nonostante annotazioni del curatore su pagamenti di stipendi, spese e contributi; (2) l'attribuzione della responsabilità a Giammaria nonostante fosse socio accomandatario solo nominale e l'attività fosse svolta da Susino; (3) la condanna per omissione di istanza di fallimento senza risposta puntuale alle censure d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la sentenza di appello costituisca una "doppia conforme" con la motivazione del primo grado, integrando e confermando le stesse valutazioni probatorie; ha escluso errori di diritto o vizi di motivazione, osservando l'assenza di prova della destinazione aziendale delle somme contestate e la carenza di contabilizzazione evidenziata dal curatore, nonché elementi che attestano l'effettivo coinvolgimento di Giammaria (prelievi personali e titoli con la sua firma) e l'insorgenza del dissesto già dal 2013. Per tali ragioni la Corte ha rigettato le doglianze, dichiarato inammissibili i ricorsi e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Contestata la partecipazione al reato in concorso; la Corte non ha ritenuto che vi fosse errore nell'applicazione del concorso di persone.
art. 216, comma 1, n. 1) legge fallimentare (in relazione all'art. 222 legge fall.)
Applicata per la fattispecie di distrazione di beni/denaro dalla società fallita (importo contestato €59.818,16); la motivazione ha ritenuto assente prova della destinazione aziendale delle somme.
art. 217, comma 1, n. 4) legge fallimentare (in relazione all'art. 222 legge fall.)
Applicata alla condotta di omissione dell'istanza di fallimento che ha aggravato il dissesto; la Corte ha ritenuto provato l'aggravamento e la risalente esposizione debitoria.
Richiamato nei motivi per ipotizzata errata applicazione relativa alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la valutazione probatoria coerente e non censurabile in sede di legittimità.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norme invocate per motivare i motivi di cassazione (erronea applicazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto tali censure infondate o come mera richiesta di rivalutazione fattuale non ammissibile.
Invocato per la condanna alle spese e per il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale sanzione determinando l'importo in euro 3.000.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello riproduce e integra la motivazione di primo grado (doppia conforme), la Cassazione limita il sindacato: non può sostituirsi ai giudici di merito per una rivalutazione fattuale che offra una diversa lettura delle stesse prove.
- La mancanza di una dettagliata contabilizzazione o giustificativi delle somme sottratte può fondare la ricostruzione della distrazione anche in presenza di registrazioni generiche o annotazioni del curatore su pagamenti; l'onere probatorio sulla destinazione aziendale delle somme è a carico della difesa quando si contesta la distrazione.
- La qualifica formale (es. socio accomandatario "solo nominale") non esclude la responsabilità se emergono atti o comportamenti che dimostrino un effettivo intervento nella gestione (prelievi personali, firme su titoli, ecc.).
- L'omissione di istanza di fallimento può integrare reato quando sussistono elementi che dimostrano l'esistenza di uno stato di insolvenza e l'aggravamento del dissesto; la prova del momento di insorgenza del dissesto può essere determinante.
- In cassazione le censure che propongono una semplice lettura alternativa dei fatti o una nuova interpretazione delle fonti di prova vengono generalmente dichiarate inammissibili o rigettate, salvo errori formali di diritto o vizi manifesti di motivazione.
- La dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali e sanzioni pecuniarie alla luce dell'art. 616 c.p.p.; è quindi rischioso proporre ricorsi che si limitino a contestazioni di merito prive di profili normativi rilevanti.
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